Lesioni a un rene dopo l’incidente fra bici: nota stilista a processo per lesioni personali colpose

14 dicembre 2021 | 17:44
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Lesioni a un rene dopo l’incidente fra bici: nota stilista a processo per lesioni personali colpose

Nove anni fa nello scontro fra i due mezzi a due ruote ebbe la peggio un uomo, che ha fatto causa alla donna

La nota stilista toscana sarà processata a Lucca per lesioni personali colpose. Questo ha stabilito la suprema corte di Cassazione nei giorni scorsi accogliendo il ricorso di Renato Castagnini, presunta parte lesa nel procedimento penale, di Forte dei Marmi.

Proprio al Forte, ben 9 anni fa, a fine luglio, sarebbe avvenuto lo scontro tra i due, entrambi in sella alle loro biciclette. Dall’incidente poi l’uomo era stato ricoverato per tre giorni in ospedale e per altri tre mesi aveva dovuto curarsi in quanto nell’urto si era lesionato un rene e urinava sangue. Questo secondo le tesi di parte lesa. Successivamente l’uomo aveva fatto causa alla donna ma il giudice di pace di Lucca nel 2019 l’aveva assolta per non aver commesso il fatto. Questo perché secondo il giudice di pace il fatto era ovviamente accaduto ma non era stato possibile identificare l’altra parte come responsabile.

Ma l’uomo è certo di quel che dice e impugna al tribunale di Lucca, in funzione di appello, tale decisione perché insieme al suo legale affermando di avere in mano tutte le prove per poter dimostrare che era proprio la donna in sella all’altra bicicletta durante l’incidente, esibendole in sede di impugnazione. Ma per il tribunale di Lucca il ricorso non sarebbe stato presentato in tempo utile. Di diverso avviso la corte di Cassazione che non solo ha accolto il ricorso di Castagnetti ma ha anche disposto il giudizio senza rinvio.

Ora la stilista del noto atelier toscano di famiglia famoso per le sciarpe e i foulard di lusso, dovrà affrontare un processo di secondo grado a Lucca e difendersi in aula dalle accuse di lesioni personali colpose dell’uomo. I giudici lucchesi stabiliranno la verità processuale dei fatti oggetto del procedimento penale. Scrive infatti la Cassazione in sentenza: “Il ricorso è fondato, in quanto l’appello avverso la sentenza emessa in data 7 ottobre 2019 dal giudice di pace di Lucca è stato presentato dal difensore della parte civile presso la cancelleria del Tribunale di Genova in data 21 novembre 2019, come del resto emerge dal timbro apposto dal responsabile funzionario giudiziario presso l’ufficio impugnazione di quel tribunale, in conformità all’articolo 582, comma 2, codice di procedura penale e nel rispetto del termine previsto dall’articolo 585 codice di procedura penale. È peraltro pacifico che le parti possono documentare la tempestività del deposito dell’atto d’impugnazione soltanto attraverso il timbro di deposito apposto dall’ufficio ricevente, che ha natura pubblicistica, e fa quindi fede fino a querela di falso della data del deposito”. E infine: “Per tali ragioni il provvedimento impugnato deve essere annullato, senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Lucca per il giudizio”.

Il processo di secondo grado per stabilire la verità dei fatti, e le eventuali responsabilità e risarcimenti, inizierà nelle prossime settimane in un’aula del tribunale cittadino.