Spaccio e omicidio per conto della camorra, nessuno sconto di pena per il boss

29 dicembre 2021 | 13:28
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Spaccio e omicidio per conto della camorra, nessuno sconto di pena per il boss

Al 45enne Giuseppe Chierchia non è stata riconosciuta la continuazione fra reati

La suprema corte di Cassazione dopo avergli negato l’istanza di interruzione del carcere duro, il 41 bis, e dopo aver confermato la condanna a 21 anni di reclusione per omicidio in concorso ora gli ha negato anche la continuazione fra il reato commesso a Montemurlo nel 1999, nel quale perse la vita in un agguato di camorra Ciro Cozzolino, e i reati legati allo spaccio di cocaina in Lucchesia commessi dal 2002.

L’uomo, Giuseppe Chierchia, 45 anni, ritenuto boss di spicco del clan Gionta di Torre Annunziata dai giudici, fu poi arrestato una prima volta nel 2008 e una seconda volta nel 2011 e in entrambi i casi portato a processo dalla Dda di Firenze. Due differenti processi, uno per associazione a delinquere finalizzato allo spaccio e l’altro per concorso in omicidio. Le due condanne sono ormai definitive e si sono sommate tra loro, ad opera del giudice dell’esecuzione, e l’uomo aveva quindi chiesto i benefici della continuazione per avere sconti di pena.

Ma gli ermellini nella sentenza pubblicata ieri (28 dicembre) non hanno ritenuto che all’epoca dell’omicidio ci fosse in atto anche un piano per lo spaccio di cocaina in Versilia, anche se per i giudici tutto fu fatto sempre per conto dei clan di camorra che operavano sul territorio e di cui lui era un noto esponente di alto livello, sempre secondo la magistratura. Si legge infatti in sentenza: “Deve rilevarsi che alla richiamata cornice di principio si è correttamente uniformato il giudice dell’esecuzione, che ha motivato il provvedimento rigetto evidenziando come non vi fosse prova alcuna che al momento dell’omicidio di Ciro Cozzolino fosse già stato programmato anche il reato associativo in materia di stupefacenti e che, anzi, proprio la circostanza che il primo episodio avesse riguardato un ambito, quale il mercato dei capi di abbigliamento e accessori usati, del tutto distinto da quello in cui era collocabile il secondo, ossia lo spaccio di stupefacenti, imponesse di ritenere che, tra i due episodi, non vi fosse alcuna connessione di necessaria concludenza e che, dunque, si trattasse di scelte criminali riconducibili a un programma di vita delinquenziale. E a conferma di tale assunto ha, inoltre, evidenziato come i fatti in parola fossero stati commessi in ambiti geografici diversi e in concorso con soggetti soltanto parzialmente coincidenti. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile”.

L’omicidio di Ciro Cozzolino, detenuto campano ucciso in semilibertà nel maggio del 1999 a Montemurlo, secondo la Dda di Firenze fu organizzato e realizzato da due clan emergenti nel panorama della camorra dell’epoca, i Birra-Iacomino di Ercolano e il gruppo dei Francois di Torre Annunziata, che si saldarono per punire Ciro Cozzolino, detto Vincenzo O’ Pazzo, il quale aveva assunto il predominio nel commercio degli abiti usati nella zona di Montemurlo. “Gli stracci sono meglio della droga: si fanno i soldi e non ci si sporca le mani”, emblematica frase pronunciata al telefono fra camorristi e intercettata dagli inquirenti.

Successivamente, l’uomo, nel 2002, sempre insieme a sette “compari e picciotti” di camorra, aveva messo su un’organizzazione criminale per spacciare cocaina tra Viareggio e Torre del Lago. La squadra mobile di Lucca aveva portato a termine, nel 2008, un’operazione volta proprio al contrasto delle infiltrazioni camorristiche in Versilia che aveva portato anche al sequestro di un terreno a Pian di Mommio, nel comune di Massarosa, e di un deposito postale contenente svariate migliaia di euro. Sotto sequestro pure un conto corrente. A quell’operazione antidroga si era poi aggiunta l’accusa di omicidio, sempre a cura della Dda, da cui erano venuti fuori poi i processi e le sentenze definitive in tutte le direzioni.

L’uomo non avrà sconti di pena, dunque, e dovrà rimanere ancora a regime di 41 bis.