Detenzione domiciliare ‘speciale’ per chi ha un figlio minore senza assistenza

16 febbraio 2022 | 15:11
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Detenzione domiciliare ‘speciale’ per chi ha un figlio minore senza assistenza

La Corte Costituzionale, interrogata sul tema da un tribunale della Toscana, ha abrogato la norma che non prevedeva una decisione celere del magistrato di sorveglianza

Un detenuto che deve scontare ancora una parte della pena definitiva superiore a 4 anni che però ha un figlio minorenne, in questo caso addirittura meno di dieci anni, e la cui moglie è gravemente ammalata ha diritto ai domiciliari “speciali”.

Il magistrato di sorveglianza ora potrà disporre d’urgenza il provvedimento di detenzione domiciliare speciale (in questo e in tutti i casi analoghi) senza attendere l’esito del tribunale in merito alla richiesta. Questo perché altrimenti si violerebbe l’articolo 31 della Costituzione.

Il principio del favor minoris ha prevalso per l’ennesima volta. Il caso è arrivato sul tavolo della Corte Costituzionale proprio da un tribunale della Toscana che aveva sollevato la questione. Nei giorni scorso la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della legge 26 luglio 1975, numero 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l’istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l’applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4, della medesima legge.

Si legge infatti in sentenza pubblicata dalla Consulta nei giorni scorsi: “La mancata previsione di una delibazione urgente nell’interesse del minore, ai fini dell’anticipazione cautelare della detenzione domiciliare speciale, impedisce il vaglio di quell’interesse in comparazione con le esigenze di difesa sociale, ed è suscettibile di determinare l’ingresso del bambino in istituti per minori nella non breve attesa della decisione collegiale, esito che viceversa può essere evitato quando lo consenta una prognosi favorevole riveniente dal buon pregresso carcerario del genitore”.

E infine: “L’esclusione dell’anticipazione della detenzione domiciliare speciale non trova, quindi, una valida ragione giustificativa nel carattere sommario della decisione monocratica, e tuttavia sacrifica in termini astratti l’interesse del minore all’accudimento genitoriale, impedendo al magistrato di sorveglianza di valutare le particolarità del caso concreto, ciò che si risolve in una violazione del favor minoris assicurato dall’art. 31 della Costituzione”.

L’articolo di legge che impediva al magistrato di sorveglianza di adottare provvedimenti di urgenza assegnando ai domiciliari il padre o la madre, quando ci sono minori che altrimenti finirebbero in istituti pubblici o privati, è stato abrogato.