Una vecchia condanna non pesa sull’inserimento in graduatoria di un insegnante: riammesso dal Tar

16 febbraio 2022 | 13:42
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Una vecchia condanna non pesa sull’inserimento in graduatoria di un insegnante: riammesso dal Tar

Confermata la giurisprudenza consolidata secondo cui il provvedimento di estinzione e non menzione di un reato non può pesare sui giudizi della pubblica amministrazione

Le condanne penali per le quali è subentrato provvedimento di estinzione o che hanno beneficiato della sospensione e non menzione non possono “pesare” nei giudizi della pubblica amministrazione.

L’ennesimo caso in ordine cronologico si è verificato ai danni di un professore lucchese, difeso dall’avvocato Anna Cordoni, che era stato escluso dalle graduatorie di seconda fascia, con un provvedimento emesso dal dirigente di un liceo di Lucca, per mancanza di uno dei requisiti.

Il Tar di Firenze ha invece accolto il ricorso dell’insegnante e annullato il provvedimento impugnato con una sentenza pubblicata ieri (15 febbraio). Dieci anni fa il docente, all’epoca 22enne, aveva ricevuto un decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza, poi estinto nel tempo, che per disposizione non andava menzionato nel casellario giudiziario. L’insegnante stava svolgendo ail ttività di supplenza.

Tra le condanne da non menzionare, come ha ribadito la Corte Costituzionale nel 2020 rientrano anche quelle relative al nuovo codice della strada laddove estinte. Non è la prima volta che la pubblica amministrazione facendo ricerche sui casellari giudiziari trova annotazioni che non dovrebbero esistere ma che poi i giudici “sanano” via via in sentenza, sia ordinaria sia amministrativa, viste le nuove disposizioni in materia. Tra l’altro in questo caso l’Usr Toscana non aveva nemmeno svolto attività istruttorie.

Il docente può riprendere le supplenze rimanendo in graduatoria come se nulla fosse mai accaduto. Anche se per qualche mese sarà sicuramente stato col fiato sospeso in attesa della sentenza. Il problema nasce quando dal casellario giudiziario vengono evidenziati reati non dichiarati dal dipendente in sede di assunzione con dichiarazione sostitutiva. In tal caso, alla luce della giurisprudenza prevalente, possiamo distinguere tre diversi casi, cui corrisponde un comportamento differente da parte del dirigente scolastico: reati penali che il dipendente non è tenuto ad indicare; reati penali che il dipendente doveva dichiarare e che costituiscono cause ostative; reati penali che il dipendente doveva dichiarare ma che non costituivano cause ostative all’instaurazione del rapporto di lavoro.

Forse bisognerebbe rivedere le procedure del certificato penale e rendere tutto automatico senza possibilità di sbagliare per nessuno, anche in assoluta buona fede.