Taroccava camion di provenienza illecita per rivenderli: condannato a 3 anni 71enne di Capannori

28 febbraio 2022 | 13:41
Share0
Taroccava camion di provenienza illecita per rivenderli: condannato a 3 anni 71enne di Capannori

La Cassazione ha reso definitiva una sentenza del tribunale di Napoli. L’uomo era stato assolto a Lucca per insufficienza di prove

Era stato prosciolto alcuni anni fa dal tribunale di Lucca per il reato di ricettazione che gli contestavano gli inquirenti cittadini, per mancanza di prove a suo carico ma per fatti simili e attinenti alla stessa materia il tribunale di Napoli lo ha condannato a 4 anni di reclusione per riciclaggio.

Ora la suprema corte di Cassazione riconoscendo una diminuzione della pena per indulto lo ha condannato in via definitiva a 3 anni di reclusione. L’uomo, 71 anni di Capannori, in concorso con altre 4 persone, giudicate separatamente, per i giudici partenopei avrebbe taroccato alcuni camion di provenienza illecita per poi rivenderli e trarne profitto. Questo giro di affari si svolgeva per i magistrati tra la Lucchesia e la provincia di Napoli, con due filoni d’inchiesta nei rispettivi tribunali.

L’uomo era riuscito a farla franca a Lucca perché non erano state raccolte prove sufficienti a suo carico ma nel filone napoletano le cose sono andate diversamente anche perché per fatti simili i giudici partenopei gli avevano contestato reati differenti dai colleghi lucchesi visto che poi le vendite dei camion, da parte della banda, si erano finalizzate in Campania. Spiegano gli ermellini nella sentenza pubblicata nei giorni scorsi in merito agli aspetti riguardanti la sentenza di Lucca: “Come evidenziato dal Procuratore generale della corte d’Appello di Napoli, dalla lettura della sentenza impugnata non emerge che la sentenza del tribunale di Lucca sia stata acquisita in dibattimento né la difesa allega nulla in merito. Peraltro, comunque, dalla lettura della citata sentenza, allegata invece al ricorso in Cassazione, non risulta affatto provata la buona fede del ricorrente ma, al contrario, che il predetto, in presenza di una prova contraddittoria sulla consapevolezza della provenienza dei beni, sia stato assolto per insufficienza degli elementi a suo carico ma per il reato di ricettazione”.

Due reati diversi per due processi diversi e con esiti differenti. Per i giudici della suprema corte di Cassazione l’uomo insieme ai suoi complici, per cui è stato processato per riciclaggio in concorso, avrebbero acquistato alcuni camion che erano di accalorata provenienza illecita perché derivanti da finanziamenti mai pagati da chi aveva stipulato il contratto e poi aveva rivenduto a “nero” i mezzi alla banda che dopo aver taroccato il numero di telaio e i documenti reimmetteva sul mercato per venderli attraverso i normali canali del settore, tra concessionarie e siti internet specializzati. Si legge infine in sentenza: “I giudici di merito hanno negato all’imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi positivamente valutabili, non avendo l’imputato, pur se incensurato, mai reso confessione o tenuto condotta collaborativa, né avendo mai dimostrato alcuna resipiscenza, in presenza di fatti caratterizzati da obbiettiva gravità nella prospettiva di un concreto allarme sociale. Ed in tale prospettiva, il provvedimento impugnato non risulta affetto da alcuna violazione di legge o contraddittorietà della motivazione, né, tantomeno, si pone in contrasto con precedente giudicato”.

Il ricorso per Cassazione è stato dunque ritenuto inammissibile e l’uomo è stato condannato anche a pagare le spese processuali e a 3mila euro di ammenda. Il caso è chiuso.