Legittima la nomina di Antonella Manzione a consigliere di Stato

25 marzo 2022 | 16:12
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Legittima la nomina di Antonella Manzione a consigliere di Stato

Respinto il ricorso in appello dell’Associazione nazionale magistrati amministrativi

La nomina di Antonella Manzione a consigliere di Stato del massimo consesso della giustizia amministrativa italiana è assolutamente legittimo.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che ha respinto l’appello dell’Associazione nazionale magistrati amministrativi in maniera perentoria contro la precedente sentenza del Tar del Lazio che aveva già in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso nel processo di primo grado nel quale si chiedeva l’annullamento del dpr del 2016 che nomina la dottoressa Manzione tra i giudici di Palazzo Spada.

Tale nomina aveva scatenato numerose polemiche anche di tipo politico ed era stata appunto impugnata dall’Anma. Tutto legittimo e regolare invece secondo i giudici del Consiglio di Stato che con la sentenza pubblicata ieri (24 marzo) hanno scritto la parola fine al contenzioso. Antonella Manzione, sorella dell’attuale procuratore capo di Lucca, nata nel 1963 e laureata in giurisprudenza e abilitata alla professione di avvocato, tra i numerosi incarichi ricoperti. È stata direttore generale del Comune di Firenze e comandante del corpo di polizia municipale di Firenze, Pietrasanta, Verona, Livorno e Lucca. Ad aprile 2014 è stata chiamata da Matteo Renzi a dirigere il dipartimento affari giuridici e legislativi di Palazzo Chigi, ha poi svolto anche altre mansioni in alcuni governi successivi. Da qui il ricorso dell’Anma che sosteneva varie tesi contro la sua nomina a consigliere di Stato tra cui la mancanza di titoli e requisiti oltre a eventuali suggestioni di tipo politico proprio per i vari incarichi ricoperti dalla Manzione. Lapidari i giudici di Palazzo Spada, che rigettando ogni tesi dell’Anma, scrivono chiaramente in sentenza: “Il Collegio condivide le anzidette argomentazioni del Tar, ed aggiunge le seguenti, ulteriori considerazioni. Non vi sono argomenti sufficienti per ritenere che la nomina governativa, che interviene nel momento genetico della costituzione del rapporto, infici la garanzia dell’indipendenza, imparzialità e terzietà del giudice, trattandosi di garanzia, quest’ultima, che caratterizza lo svolgimento del rapporto, e rispetto al quale, dopo il momento genetico, viene reciso ogni legame e non perdura più alcun rapporto giuridico tra Governo e consiglieri di Stato”.

E più ancora nello specifico conclude il Consiglio di Stato: “Le motivazioni politiche che sono alla base della proposta governativa sono irrilevanti in tal senso e si oggettivizzano attraverso il vaglio dell’organo di autogoverno della magistratura amministrativa. L’alta qualificazione, professionale ed attitudinale, del candidato proposto, è comprovata dal possesso del profilo curriculare, non dal rapporto fiduciario col governo proponente. È pure irrilevante che ai consiglieri di Stato possano essere conferiti dal Governo incarichi esterni: la disciplina degli incarichi è prevista dalla legge; il conferimento degli incarichi può riguardare tutti i consiglieri di Stato e, più in generale, tutti i giudici amministrativi, ivi compresi quelli di primo grado, sicché un’eventuale distinzione potrebbe anzi dare luogo a discriminazione; il conferimento dell’incarico non muta la natura giuridica del rapporto che lega il consigliere di Stato all’ordine giurisdizionale; il conferimento dell’incarico non è idoneo a creare un rapporto di soggezione. Nel merito, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso principale di primo grado e l’omologo appello principale”.

Il caso è chiuso.