Travolse e uccise un’anziana col furgone, condannato per omicidio colposo

8 aprile 2022 | 14:41
Share0
Travolse e uccise un’anziana col furgone, condannato per omicidio colposo

Un anno e sei mesi per un uomo di 31 anni

Una tragedia che poteva essere evitata. Nel 2015 aveva investito con la sua auto una donna anziana a Lucca che stava attraversando la strada, ora è arrivata la condanna definitiva da parte della suprema corte di Cassazione a 1 anno e 6 mesi di reclusione per omicidio colposo per un 31enne originario della provincia di Pisa.

In primo grado il tribunale cittadino lo aveva condannato a 2 anni di reclusione ma poi gli sono state riconosciute le attenuanti generiche per via della frenata. Il procedimento penale ora concluso ha infatti come oggetto un incidente stradale verificatosi il 13 aprile 2015, alle 12 circa, nel territorio del comune di Lucca, a seguito del quale una donna di 92 anni riportò gravissime lesioni che ne determinarono la morte, avvenuta all’ospedale Santa Chiara di Pisa il 19 aprile 2015, dove era stata trasferita dal pronto soccorso cittadino.

Nel corso del giudizio di merito è emerso che la donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, procedendo da sinistra a destra rispetto alla direzione di marcia del furgone condotto dall’imputato, quando fu urtata dalla parte anteriore sinistra del veicolo guidato dall’allora 24enne e sbalzata a circa 11 metri di distanza. Le lesioni riportate, nonostante le cure tempestive dei sanitari del 118 lucchese, causarono il decesso, avvenuto pochi giorni dopo in ospedale a Pisa dove i sanitari avevano provato a salvarle la vita. Per gli ermellini che hanno dichiarato inammissibile il ricorso dell’uomo: “secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, in caso di omicidio colposo, il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l’investimento di un pedone solo quando la condotta della vittima configura, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento; e questa situazione è configurabile solo nel caso in cui il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile”. Gli eredi sono stati risarciti in sede civile dall’assicurazione.