Chiede la revisione del processo per bancarotta fraudolenta per il patrocinio infedele del legale di fiducia

12 maggio 2022 | 15:25
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Chiede la revisione del processo per bancarotta fraudolenta per il patrocinio infedele del legale di fiducia

La Cassazione ha respinto il ricorso, legato al fatto che l’avvocato non aveva presentato appello alla sentenza di primo grado

Chiede la revisione del processo per bancarotta fraudolenta perché, a suo dire, l’avvocato difensore non aveva appellato la sentenza di colpevolezza del tribunale di Lucca ma la Cassazione dichiara inammissibile il suo ricorso e lo condanna anche a 3mila euro di spese. Per i giudici di piazza Cavour Le accuse di patrocinio infedele non sono state provate e non sarebbe cambiato nulla in ogni caso.

L’imprenditore, di origini emiliane, A.A. di 65 anni, era stato condannato dal tribunale cittadino a 3 anni di reclusione per bancarotta e distrazione di beni (circa 170mila euro)  e tale pronuncia non essendo stata appellata era divenuta quindi definitiva il 12 febbraio dello scorso anno. L’uomo a novembre del 2021 chiedeva allora alla corte d’Appello di Genova (competente territorialmente per queste decisioni) la revisione del processo a suo carico per patrocinio infedele da parte del suo legale di fiducia che non aveva proposto appello alla sentenza di condanna.

L’imputato lamentava, in buona sostanza, che la corte territoriale genovese non aveva tenuto conto che la condanna definitiva per bancarotta fraudolenta per distrazione era conseguente al patrocinio infedele, commesso dal precedente avvocato di Reggio Emilia, il quale, pur essendo sospeso dall’attività professionale forense per 10 mesi, aveva accettato l’incarico difensivo, aveva partecipato a due udienze, benchè sospeso e acconsentito alla utilizzabilità delle prove già acquisite al dibattimento a seguito del cambio di composizione del collegio, non presentando istanze istruttorie; inoltre, pur avendo dato assicurazioni in tal senso, non aveva presentato appello verso la sentenza di condanna. Solo a seguito dell’applicazione dell’indulto l’uomo poi è venuto a conoscenza della mancata proposizione dell’appello da parte dell’avvocato, che veniva dapprima sospeso e poi cancellato dall’albo degli avvocati di Reggio Emilia. In seguito l’avvocato è finito anche in altri guai giudiziari in Emilia Romagna.

Ma anche per gli ermellini in sostanza non sarebbe cambiato nulla. “La Corte di appello di Genova ritiene che il reato di patrocinio infedele presupposto, che avrebbe determinato la condanna di cui alla sentenza che si chiede di rivedere, non può essere dimostrato; in particolare si assume che il non appellare una sentenza non è necessariamente sintomatico di patrocinio infedele e potrebbe trattarsi di un comportamento colposo, non essendo inoltre neppure dedotto un motivo per cui l’avvocato volesse danneggiare il cliente”. Correttamente, secondo la Cassazione, la corte territoriale genovese è addivenuta alla conclusione raggiunta in termini di inammissibilità della richiesta di revisione “non senza avere, nei limiti del dovuto, verificato la prospettiva di colpevolezza del difensore”.

Aggiungono ancora in sentenza gli ermellini che: “In tale ipotesi, che ricorre nel caso di specie, spetta quindi al giudice della revisione procedere incidentalmente all’accertamento del reato (patrocinio infedele) al fine di valutare l’incidenza dello stesso sulla decisione di condanna, che, ove non riscontrata, può essere esclusa, senza necessità di alcun atto istruttorio, anche nella fase di valutazione del mezzo di impugnazione”. Le prove erano tali che anche in secondo grado non avrebbero portato a un mutamento della sentenza di primo grado, in sintesi. “In definitiva con tale congrua e non manifestamente illogica motivazione, che nella sostanza afferma che anche qualora fosse stato accertato il patrocinio infedele, comunque non erano stati forniti elementi tali da far ritenere che l’avvocato avesse contribuito a creare un quadro processuale non veritiero, ovvero che diversamente il ricorrente sarebbe stato prosciolto, non si è confrontato il ricorso, che pertanto deve essere dichiarato inammissibile”.

Il caso è chiuso.