La procura non viene informata di una querela di falso in un procedimento di recupero crediti, Cassazione annulla il processo

Un imprenditore lucchese aveva infatti denunciato un dipendente della sua banca, chiedendogli anche il risarcimento danni
Incredibile vicenda giudiziaria su cui ora la Cassazione ha ordinato di fare piena luce e chiarezza. La procura lucchese non viene informata di una querela per falso all’interno di un procedimento di recupero crediti (primo caso del genere in Italia secondo Piazza Cavour), tutto da rifare secondo la Cassazione.
Firma, a suo dire senza saperlo, una fideiussione per una società lucchese e la banca gli chiede il conto, lui presenta querela per falso, all’interno del procedimento giudiziario relativo al recupero della somma, e chiede contestualmente il risarcimento dei danni al dipendente della banca che gli avrebbe fatto firmare il modulo a sua insaputa, ma perde la causa nei primi due gradi di giudizio. Scopre, però, che la procura della Repubblica era stata tenuta all’oscuro della vicenda relativa alla sua denuncia per falso (circostanza invece obbligatoria per legge) e presenta quindi ricorso per Cassazione che stavolta viene accolto e con motivazioni incredibili che si commentano da sole.
Si legge infatti nella sentenza pubblicata ieri dai giudici di piazza Cavour: “Nel procedere al suo scrutinio deve osservarsi, in via preliminare, che e la questione da esso da esso posta risulta inedita nella giurisprudenza di questa Corte, mancando precedenti specifici in relazione alle conseguenze dell’omesso avviso, al pubblico ministero, della pendenza del procedimento incidentale di falso, una volta autorizzatone lo svolgimento”. Cioè è la prima volta che gli ermellini affrontano una cosa simile. Perché nessuno ha informato il pubblico ministero lucchese, all’epoca dei fatti, di una querela per falso all’interno del procedimento per il recupero delle somme da parte della banca? Una evenienza obbligatoria per legge, come hanno sottolineato i giudici della Cassazione. L’incredibile vicenda, riaperta dalla Cassazione, riguarda dunque, un presunto fideiussore, un dipendente di una filiale di una banca cittadina, e una ditta lucchese. L’uomo si era opposto per ben due volte al decreto ingiuntivo, di decine di migliaia di euro, emesso dal tribunale di Lucca proprio per la fidejussione che avrebbe firmato in favore della ditta cittadina, operante nel settore vendita e riparazione di auto e che non aveva pagato il debito, ma le sue istanze erano state sempre bocciate dai giudici, sia in primo sia in secondo grado. Ora la Cassazione riapre il caso dopo aver riscontrato un unicum nella incredibile vicenda giudiziaria. Nessuna aveva informato il pubblico ministero di una querela per falso, e il ricorso dell’uomo che avrebbe firmato la fidejussione, è stato quindi accolto e la decisione di secondo grado è stata annullata con rinvio ad altra sezione di corte d’Appello per una nuova sentenza. Una incredibile querelle giudiziaria che va avanti da oltre 12 anni e sulla quale ora sarà fatta chiarezza. Un imprenditore lucchese aveva infatti denunciato un dipendente della sua banca, chiedendogli anche il risarcimento danni, perché, a suo dire, gli aveva fatto firmare vari documenti all’apertura del conto corrente tra cui anche una fidejussione. La firma secondo l’uomo gli sarebbe stata quindi carpita del dipendente della banca. Da qui la querela per falso. Ma siccome il pubblico ministero non è stato avvertito, come avrebbe dovuto essere per legge, non sono stati eseguiti i riscontri dovuti dall’unico che ne aveva l’autorità, il potere e il dovere.
La sentenza della Cassazione
“Ricostruendo, dunque, il quadro della giurisprudenza di legittimità in questo ambito, deve rilevarsi che essa si è limitata, sin qui, ad affermare che l’obbligatorietà dell’intervento del pubblico ministero, nei casi espressamente previsti dalla legge (nella specie, giudizio di falso), comporta il dovere di informarlo del procedimento, al fine di porlo in condizione di esercitare i poteri attribuitigli”. Con ordinanza depositata il 18 ottobre 2010, il giudice lucchese ammetteva la proposizione della querela di falso, omettendo la comunicazione obbligatoria al procuratore della Repubblica e la banca era quindi riuscita a pretendere in giudizio dal presunto fideiussore il credito che la società lucchese non aveva pagato. Ma ora gli ermellini hanno chiarito: “Questa Corte, dunque, ha inteso rimarcare che l’intervento del pm nel giudizio di falso è necessario nella fase relativa all’accertamento del falso medesimo, ma non anche in quella preliminare, in cui si decide dell’ammissibilità dell’azione e della rilevanza del documento, giacché soltanto con l’effettiva promozione di accertamenti della falsificazione denunciata si coinvolge il generale interesse all’intangibilità della pubblica fede dell’atto, che l’organo requirente è chiamato a tutelare. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassando, per l’effetto, la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di appello di Firenze, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio”. Il caso è riaperto, a prescindere se si è trattato di un mero errore, in buona fede, da parte del dipendente della banca e di chi ha omesso di avvertire la procura, o meno.
Il pubblico ministero doveva essere informato proprio per esperire la sua attività di indagine sui fatti oggetto di querela, in questo caso di falso. La parola passa dunque alla corte d’Appello di Firenze che dovrà far luce sull’intera vicenda.