Afferma in aula di aver fatto pace con il marito ma non è vero: il tribunale sancisce il divorzio per una coppia di ex coniugi

La donna non aveva ottemperato all’obbligo di lasciare la casa coniugale dopo la separazione con addebito per infedeltà
“Vostro onore ci siamo riconciliati”, ma non era vero, il tribunale di Lucca sancisce il divorzio di una coppia di ex coniugi della Lucchesia.
Una separazione non è mai indolore e forse dispiace sempre un po’ a tutti, in fondo, un progetto di vita comune che sfuma con inevitabili conseguenze per l’intera famiglia, figli in primis, ma dichiarare addirittura di “aver fatto pace” quando non è vero, ha rischiato di portare una donna verso ben altre cause giudiziarie, a differenza della causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il giudice è stato clemente in questo caso e ha solo sancito il divorzio della coppia, rinviando solo le decisione sulle questione più pratiche, si legge infatti in sentenza: “La causa deve invece essere rimessa in istruttoria sulle ulteriori domande formulate dalle parti, relative alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali e dei rapporti genitori-figli. Parimenti alla decisione definitiva è rimessa anche la statuizione sulle spese”.
Tutto nasce dalla separazione richiesta dall’uomo nel 2018 con addebito alla moglie per infedeltà coniugale e l’affidamento esclusivo dei figli e grazie all’opera conciliativa del presidente del Tribunale lucchese, i coniugi avevano poi raggiungo un accordo e “rassegnato conclusioni congiunte”. Negli accordi presi la donna avrebbe dovuto lasciare la casa, trovarne una dove trasferirsi, erano state stabilite le condizioni di affidamento dei figli minori anche in termini economici ma poi in sede di divorzio il colpo di scena. “Si è costituita la donna, la quale preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità della domanda di divorzio dell’uomo deducendo che dopo la sentenza di separazione del 2018 i coniugi hanno ripreso a vivere come marito e moglie nella casa coniugale, riavvicinandosi sia sotto il profilo sentimentale e spirituale sia sotto quello materiale e ripristinando di fatto la comunione di vita per circa un anno; l’intervenuta riconciliazione medio tempore ha fatto venir meno il presupposto che legittima la richiesta di cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario”.
Ma non era vero. Prosegue infatti la sentenza: “È da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita. Non è, infatti, meritevole di accoglimento l’eccezione preliminare di parte resistente. L’accertamento dell’avvenuta riconciliazione tra coniugi separati ai sensi dell’articolo 157 del codice civile, se non è presente una dichiarazione espressa di riconciliazione, deve risultare dalla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dagli stessi coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ripresa della convivenza e alla costituzione di una rinnovata comunione. Dunque, la parte che vuole fare accertare la riconciliazione dei coniugi ha il compito di fornire una prova piena e incontrovertibile dell’avvenuto riavvicinamento”.
In realtà la donna non aveva ottemperato agli accordi in sede di separazione e non aveva lasciato la casa coniugale e l’ex marito ha dovuto ottenere l’allontanamento attraverso una procedura esecutiva. Documenti portati in aula dall’uomo per smentire la tesi della riconciliazione. “La sola coabitazione dei coniugi non costituisce, di per sé, un dato sufficiente per far ritenere intervenuta fra gli stessi una riconciliazione, essendo al contrario necessario, a tal fine, che sia concretamente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali”.
I giudici hanno quindi pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Lucca nel 2004 e “rimesso in istruttoria sulle ulteriori domande formulate dalle parti, relative alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali e dei rapporti genitori-figli. Parimenti alla decisione definitiva è rimessa anche la statuizione sulle spese”.
La voglia di “fare pace” c’era, almeno per la donna, ma per fare pace bisogna essere in due. Per i figli non è mai piacevole ma se i genitori sapranno gestire le fasi successive, al di là del tribunale e delle sentenze, la vita potrà tornare a sorridere per tutti.