Morì nell’auto finita in una scarpata in Croazia, assolto l’amico di Lucca che era alla guida

Si è chiuso il lungo iter giudiziario per la morte di Shanti Carlisi durante una gita
Una lunga odissea giudiziaria è terminata con la piena assoluzione, da parte della Cassazione, di un 39enne di Lucca che è stato a lungo imputato di omicidio colposo e condannato in primo e secondo grado a 2 anni e 4 mesi di reclusione. “Il fatto non sussiste”. Rimane solo il terribile dolore per una gita finita in tragedia. In tre, giovani e spensierati, erano partiti dalla Lucchesia, nella calda estate del 2009, per assistere a un festival musicale in Croazia. L’auto sulla quale viaggiavano, però, ad un certo punto, di notte, sbandando era uscita fuori strada, per motivi rimasti ignoti, ed era finita in una scarpata.
La ragazza, Shanti Carlisi, 27 anni, studentessa americana, che dormiva sui sedili posteriori, era morta sul colpo, Marco Ricci, di Ponte a Moriano, era rimasto gravemente ferito e Daniele Saponati, 39 anni di Lucca, all’epoca 26enne, che era alla guida, era rimasto in coma per alcune settimane. Proprio lui era finito sotto processo per omicidio colposo e condannato, a Lucca e a Firenze, ma ora per la giustizia italiana quella tragedia non fu responsabilità di nessuno, perché è stato impossibile provare una qualunque tesi in una qualunque direzione accusatoria, e da queste motivazioni i giudici della suprema corte di Cassazione hanno spiegato chiaramente l’annullamento della sentenza di condanna e l’assoluzione del giovane lucchese, con la perentorietà della terminologia giuridica: perché il fatto non sussiste. Non fu omicidio colposo, soltanto una tremenda fatalità. I familiari della turista americana erano già stati risarciti per intero dall’assicurazione e non si sono mai costituiti nel processo penale. Nel 2016 la prima condanna del Tribunale di Lucca, confermata nel 2020 dalla corte d’Appello di Firenze. C’era voluto tanto tempo per arrivare ad una prima sentenza perché nel caso di un cittadino italiano imputato di un reato commesso all’estero gli atti processuali vengono trasmessi dall’autorità giudiziaria straniera alla procura italiana competente per territorio, in base al luogo della dimora o del domicilio dell’imputato. In questo caso i tempi si erano dilatati ulteriormente per alcuni intoppi di natura burocratica. Per gli ermellini le prove raccolte, inviate dalla polizia croata, non sono sufficienti né a condannare né a spiegare cosa sia successo, anzi alcuni indizi portano a ritenere, ad esempio, che l’auto viaggiasse addirittura sotto i limiti di velocità della strada statale 8, in Croazia, direzione Zara.
La sentenza
Scrivono infatti i giudici della quarta sezione penale della Cassazione: “Va osservato che la velocità dell’auto, che viaggiava su strada extraurbana, era certamente consentita ed inferiore a quella massima prevista sul tratto stradale, tanto che non viene riportato che il conducente sia stato sanzionato per l’eccesso di velocità, né posto in dubbio dalla .sentenza che il limite fosse superiore. D’altro canto, è proprio il giudice di seconda cura che rileva come il guardrail fosse in cattive condizioni di manutenzione, non essendo stato utile a trattenere il veicolo, che precipitò nella scarpata”. E ancora: “Invero, la sentenza impugnata, riconosce intrinsecamente l’impossibilità di ricostruire la causa del sinistro, osservando che quanto affermato dal primo giudice, e cioè che l’incidente fu cagionato da un colpo di sonno, è ipotesi indimostrata. Su questa base, sostiene che, essendo il tratto stradale rettilineo, ancorché non risulti provato che il ricorrente si sia addormentato alla guida, l’assenza di particolari ostacoli dimostra che la perdita di controllo dell’auto fu senz’altro occasionata da una distrazione del conducente, non risultando altrimenti spiegabile, essendo comunque la velocità del veicolo, pari a km/h 70,00 certamente eccessiva rispetto alle condizioni di tempo e di luogo”. E infine: “Dunque, in assenza di informazioni sulle modalità di accadimento del sinistro, la Corte si limita a formulare mere ipotesi, senza neppure valutare le cause alternative dedotte, quali un malore o l’improvviso attraversamento di un animale o ancora l’invasione di corsia da parte di un’auto proveniente dalla corsia opposta di marcia, che abbia indotto la sterzata a destra, semplicemente liquidandole come indimostrate, senza soffermarsi sul fatto che anche quelle supposte dalla sentenza sono sguarnite del minimo principio di prova, e si rivelano, per ciò stesso, meramente congetturali. L’impossibilità di ulteriori accertamenti sulla condotta dell’imputato e sul nesso di causalità fra la medesima ed il sinistro impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste”. Il caso giudiziario è terminato definitivamente. Resta, per tutti, il dolore atroce per un dramma andato in scena una maledetta notte d’estate di 13 anni fa che ha strappato alla vita una ragazza di soli 27 anni. Una tragedia.