Supplenze “sottopagate”, il Miur condannato a risarcire 4 docenti di Lucca

Gli insegnanti per il tribunale hanno diritto alle somme compensative del lavoro professionale
Ancora vittorie in tribunale anche a Lucca per docenti che si sono visti risarcire le somme dovute per il lavoro svolto. Si tratta di 4 docenti che hanno svolto attività di supplenza nell’anno scolastico scorso ma che hanno ricevuto somme inferiori ai colleghi di ruolo. La giurisprudenza dopo le pronunce della Cassazione già si era orientata a favore dei supplenti, e del personale Ata assunto con contratti a termine, nelle cause di ricostruzione della carriera e quindi delle differenze retributive perché la ratio dei giudici di Piazza Cavour è che tutti debbano avere lo stesso stipendio, a prescindere se si tratti di assunzioni a tempo indeterminato o determinato.
Ora nell’ultimo caso arrivato a sentenza proprio oggi (8 giugno) si tratta di stabilire se i supplenti avessero diritto alla retribuzione professionale docenti (rpd). La retribuzione professionale docenti spetta anche a tutti i dipendenti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste. Pertanto, le ricorrenti hanno diritto alle differenze retributive derivante dal riconoscimento della retribuzione professionale docenti, egualmente a tutti i docenti e agli educatori, in virtù del principio di non discriminazione.
Si legge infatti in sentenza: “Dalla giurisprudenza costante si desume il condivisibile principio per cui il personale del comparto scuola, ai sensi dell’art. 7 dell’apposito ccnl del 15/3/2001, ha diritto alla “retribuzione professionale docenti”. La disposizione deve essere, infatti, interpretata nel senso che, in forza del consolidato principio di non discriminazione di cui alla direttiva 1999/70/Ce e, in particolare, alla clausola 4 dell’accordo quadro, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento, la retribuzione professionale docenti spetta anche a tutti i dipendenti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste”. Parole chiare e inequivocabili quelle dei giudici lucchesi in merito né poteva essere diversamente viste le sentenze della suprema corte di Cassazione in materia.
Conclude il giudice Antonella De Luca del Tribunale di Lucca in sentenza: “La difesa delle ricorrenti non ha quantificato le somme spettanti a queste ultime a titolo di retribuzione professionale docenti, limitandosi ad indicare i periodi di effettivo servizio. In assenza di una contestazione da parte del Ministero circa i periodi di lavoro effettivamente prestati, si ordina al Ministero dell’Istruzione in persona del Ministro pro-tempore di provvedere a calcolare, secondo i parametri sopra indicati, gli importi da corrispondere a titolo di rpd in virtù dei giorni effettivamente svolti dalle ricorrenti nell’a.s. 2020/2021”.
Soddisfazione è stata espressa dal sindacato Flc Cgil che ha seguito molti casi tra cui quello odierno. Il segretario generale di Lucca, Antonio Mercuri, ha inteso sottolineare l’importanza della sentenza: “Il giudice del lavoro del tribunale di Lucca ha riconosciuto le ragioni dei lavoratori e le nostre argomentazioni a loro sostegno, condannando il ministero dell’Istruzione a pagare la rpd per tutti i ricorrenti, oltre agli interessi e alla rivalutazione, nonché al pagamento delle spese legali. In considerazione di quanto sopra e delle diverse sentenze favorevoli ottenute sia per il personale docente che Ata, si avvia una ulteriore campagna vertenziale al fine di consentire a coloro che non hanno proposto ricorso ovvero a coloro che hanno proposto ricorso e che, intanto, sono stati destinatari di ulteriori contratti a tempo determinato (supplenze brevi e saltuarie / organico covid) di richiedere il riconoscimento delle somme loro spettanti”. Il ministero è stato condannato anche a pagare le spese processuali.