Querelle Sistema Ambiente – Equitalia sui crediti non riscossi: ecco cosa ha detto la Corte dei Conti

Per la magistratura contabile l’azienda dei rifiuti prima di pretendere l’accesso alla documentazione relativa all’attività avrebbe dovuto inoltrare una comunicazione di inesigibilità
Dopo le dichiarazioni dei consiglieri comunali Santini e Di Vito nei confronti di Sistema Ambiente, abbiamo ricostruito la parte relativa all’anno 2019, quando venne affidato ad una società specializzata il recupero crediti delle somme non pagate da alcuni contribuenti in luogo di Equitalia, divenuta poi Agenzie delle entrate.
Proprio nel mese di luglio di quell’anno Sistema Ambiente presentò alla Corte dei Conti un’istanza che venne però rigettata per “termini scaduti”. Occorreva, in pratica, prima una comunicazione ufficiale di inesigibilità che a quanto pare non è stata inoltrata, come invece prevede l’articolo 20 del decreto legislativo 112 del 1999, sempre secondo i giudici. Equitalia non riscuote tutti i crediti per conto di Sistema Ambiente (circa 11 milioni di euro) ma solo una parte. Sistema Ambiente chiede a quel punto tutta la documentazione e i danni ma per la magistratura contabile ormai sarebbe “tardi”. Si sarebbe formato una sorta di “silenzio assenso” per non aver comunicato entro i termini di legge l’inesigibilità a Equitalia. Ma procediamo con ordine, perché la materia è molto tecnica anche se ovviamente riguarda i tributi e le tasse sui rifiuti di Lucca e altri Comuni e quindi tutti i cittadini.
Le richieste di Sistema Ambiente ad Equitalia
Con ricorso depositato il 3 luglio 2019, Sistema Ambiente Spa, quale gestore del servizio di igiene urbana sul territorio del Comune di Lucca, nonché sul territorio di altri Comuni limitrofi, tra cui il Comune di Borgo a Mozzano, ha proposto giudizio ad istanza di parte nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, già Equitalia, quale soggetto incaricato della riscossione coattiva delle fatture Tia insolute (circa 10mila contribuenti) esponendo quanto segue. Dal 2007 al 2012 Sistema Ambiente ha affidato, alla società del gruppo Equitalia territorialmente competente, la riscossione coattiva dei tributi di sua competenza per un totale di euro 11.528.803,44; nel suo atto introduttivo, Sistema Ambiente ha rappresentato che, della suddetta somma, risultavano essere stati riscossi coattivamente unicamente euro 3.487.159,82, al netto degli importi riscossi e degli sgravi, pertanto risultavano essere non riscossi euro 4.261.878,49. A seguito dei suddetti riscontri, quindi, Sistema Ambiente ha ritenuto dover procedere ad un controllo di merito, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 112/2019, ed a tal fine ha chiesto all’Agenzia delle Entrate, con nota 22 agosto 2018, la trasmissione di tutta la documentazione relativa alle quote dei ruoli non riscossi, con l’avviso che la mancata trasmissione della documentazione richiesta nel termine di 120 giorni avrebbe comportato la perdita del diritto al discarico delle quote interessate. Agenzia delle Entrate ha riscontrato la suddetta nota in senso negativo, ritenendo precluso l’obbligo di esibizione dalle norme di legge che hanno differito i termini per la presentazione della comunicazione di inesigibilità. Con successiva nota del 15 ottobre 2018, Sistema Ambiente ha reiterato la richiesta di esibizione della documentazione. Agenzia delle Entrate non ha dato riscontro alla suddetta ultima richiesta. A quel punto Sistema Ambiente Spa ha presentato, quindi, il ricorso introduttivo del giudizio chiedendo alla Corte dei Conti che fosse accertato e dichiarato l’obbligo di Agenzia delle Entrate – riscossione di trasmettere alla ricorrente tutta la documentazione relativa alle quote non riscosse ai sensi dell’articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 112/1999. Accertata la mancata trasmissione della documentazione nel termine richiesto di 120 giorni ha fatto perdere ad Agenzia delle Entrate il diritto al discarico. “Sistema Ambiente ha chiesto, quindi, la condanna di Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento della somma di euro 1.420.626,16, o di diversa somma ritenuta di giustizia, pari al valore di un terzo delle quote oggetto di perdita di diritto al discarico nonché la condanna della stessa al pagamento di una somma pari al valore dei crediti eventualmente estinti e ciò previa acquisizione della documentazione richiesta, ai sensi dell’articolo 94 del codice di giustizia contabile. Sistema Ambiente ha chiesto, poi, che fosse accertata la non scarsa importanza dell’inadempimento di Agenzia delle Entrate – Riscossione, con conseguente risoluzione del servizio di riscossione coattiva dei tributi, già affidatole da Sistema Ambiente Spa. Sistema Ambiente Spa ha, quindi, concluso, in via subordinata, nel senso di chiedere a questa Corte che fosse, in ogni caso, accertato l’obbligo di Agenzia delle Entrate – Riscossione di trasmissione della documentazione richiesta, al fine di consentire alla società ricorrente di procedere agli opportuni controlli di merito previsti dalla legge”.
La replica dell’Agenzia delle entrate
“In ogni caso, non sembra accoglibile, a detta dell’Agenzia delle Entrate, la pretesa avanzata da Sistema Ambiente relativamente alla produzione documentale ex articolo 19 del decreto legislativo 112/99, dal momento che la stessa risulta essere prevista unicamente per procedure per le quali sia stata presentata la comunicazione di inesigibilità. La collocazione della previsione normativa (articolo 19 – discarico per inesigibilità e articolo 20 – procedura per il discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli) nonché il reciproco richiamo tra i su menzionati articoli 19 e 20, impongono all’interprete di ritenere che il controllo documentale in parola possa pretendersi solo a seguito della comunicazione di inesigibilità da parte dell’agente della riscossione. Al momento, però, i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità sono ancora pendenti, per volontà del legislatore e, pertanto, nessun controllo di merito può essere effettuato da Sistema Ambiente Spa. Agenzia delle Entrate, in ogni caso, ha ricordato come la posizione del concessionario non sia compromessa da un simile assetto interpretativo dal momento che allo stesso l’ordinamento riconosce la possibilità di controllare costantemente lo stato della riscossione delle singole quote a mezzo di portale telematico. In ogni caso Agenzia delle Entrate ha aggiornato al 30 giugno 2019 la presunta posizione debitoria quantificandola nella minor somma di euro 2.252.493,00. Agenzia delle Entrate, infine, ha rappresentato che, volendo accedere alla interpretazione normativa offerta dalla parte ricorrente, la previsione di cui all’articolo 19 comma 6, in ogni caso, equipara la produzione documentale alla messa a disposizione della stessa da parte dell’agente della riscossione; ben avrebbe potuto il concessionario recarsi presso Agenzia delle Entrate per procedere al controllo di merito preteso ai sensi dell’articolo 19 comma 6, così innegabilmente sollevando la stessa dal produrre documentazione relativa ad oltre 10mila soggetti”.
La sentenza del 2019 della corte dei Conti
“Come correttamente rilevato da questa Corte in caso la norma, invero, va letta e interpretata in collegamento sistematico con la disposizione del richiamato precedente comma 3, per il quale decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente discaricato, sicché il potere riconosciuto all’ente creditore, funzionale al controllo di merito sulle quote delle quali il concessionario ha comunicato la inesigibilità, deve essere ritenuto esercitabile nel triennio successivo alla comunicazione anzidetta, trascorso il quale, ove tale potere non sia stato esercitato, interviene il discarico automatico, in sintesi, le tre cause di perdita del diritto al discarico sopra specificate (mancato svolgimento dell’azione esecutiva su tutti i beni del contribuente, mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo imputabile al concessionario e mancata consegna o messa a disposizione dell’ente creditore entro 30 giorni dalla richiesta, della documentazione relativa alle quote oggetto di controllo di merito) possono essere fatte valere dall’ente creditore soltanto se e in quanto il concessionario (oggi agente) della riscossione, ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, gli abbia trasmesso – con le modalità cui all’articolo 19, comma 1, decreto legislativo numero 112/1999 – la prevista comunicazione di inesigibilità.”.
La decisione è stata confermata in grado di appello, là dove il Collegio ha ribadito che infine, non meritevole di accoglimento si appalesa anche il terzo motivo di appello, secondo cui la sentenza avrebbe errato nella parte in cui ha escluso l’immediata operatività della causa di perdita del diritto al discarico prevista dal comma 6 dell’articolo 19 del decreto 12/99, per la corretta interpretazione della norma fornita dalla sentenza gravata, secondo cui anche la perdita del diritto al discarico prevista dal comma 6 presuppone la avvenuta comunicazione da parte del concessionario. Il riferimento che l’appellante fa al cosiddetto discarico automatico di cui al comma 3, si perfeziona, infatti, solo quando siano decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità. È quindi evidente che la mancata consegna da parte del concessionario della riscossione della documentazione richiesta dall’ente impositore quando ancora la comunicazione di inesigibilità non era stata resa e non erano scaduti i termini per effettuarla – come nella specie verificatasi – non poteva comportare alcuna perdita del diritto al discarico”.
Il rigetto
“Alla luce di quanto sin qui affermato, anche la domanda relativa all’accertamento di Sistema Ambiente, nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione, di procedere al controllo di merito di cui all’articolo 19, comma 6, ed alla conseguente perdita, per quest’ultima, del diritto al discarico, non risulta essere meritevole di accoglimento e, come tale, deve essere rigettata”.
Cosa si può fare ancora per questi crediti non riscossi, visto che la materia in tutta Italia è in continua evoluzione legislativa, lo si potrà capire solo nel prossimo futuro.