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Gara del Tpl, respinto dal Consiglio di Stato il ricorso di Mobit: At resta al timone

23 giugno 2022 | 12:40
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Gara del Tpl, respinto dal Consiglio di Stato il ricorso di Mobit: At resta al timone

Con la sentenza scritta la parola fine alla lunga lite nei tribunali amministrativi

L’infinita diatriba giudiziaria tra Mobit Scarl e Autolinee Toscana spa oggi (23 giugno)  è arrivata finalmente al capolinea. Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione della precedente sentenza sempre ad opera dei giudici di Palazzo Spada. Al centro il mega appalto della Regione Toscana per il trasposto pubblico, un appalto che ha visto una lunga serie di ricorsi e controricorsi e anche l’intervento dell’Antitrust per arrivare al subentro da parte di At solo nell’autunno scorso ma con mille difficoltà anche riguardanti la documentazione completa da consegnare nella fase di passaggio dal “vecchio” al “nuovo” gestore.

Alla gara hanno partecipato due concorrenti: Mobit (di cui faceva parte la quasi la totalità dei gestori del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio toscano al tempo dell’indizione della gara) e Autolinee Toscane spa. La gara è stata aggiudicata a quest’ultima, in via definitiva, con decreto regionale n. 973 del 2 marzo 2016. Mobit ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione a favore di At innanzi al Tar Toscana ed At a sua volta ha proposto ricorso incidentale. Ambedue i concorrenti hanno lamentato la mancata esclusione dell’offerta altrui per vizi afferenti alla redazione del piano economico-finanziario e, più precisamente, hanno censurato la difformità dei rispettivi Pef dagli indici stabiliti dalle linee guida ai fini della dimostrazione della sostenibilità delle offerte. Il Tar Toscana, a seguito di consulenza tecnica, con sentenza 1548/2016, ha annullato l’aggiudicazione disposta dalla Regione nei confronti di At, rilevando che ambedue i concorrenti avrebbero dovuto essere esclusi dalla gara per ragioni speculari attinenti alla medesima fase relativa alla valutazione dei piani economico-finanziari (Pef) presentati a corredo delle rispettive offerte. La statuizione di annullamento è stata disposta ‘a partire dall’aggiudicazione’, con salvezza di tutti gli atti precedenti a tale momento. La Regione ha, quindi, rinnovato il segmento procedurale ritenuto viziato, richiedendo ai due concorrenti di presentare un nuovo Pef , immune dai vizi indicati nella sentenza, ferma l’immodificabilità delle offerte tecniche ed economiche. Anche la fase di rinnovazione del procedimento di gara è stata oggetto di impugnativa da parte di Mobit che ne ha contestato la legittimità; il Tar Toscana, con sentenza n. 1159/2017, ha respinto il ricorso ed ha confermato la possibilità per la Regione di rinnovare gli atti di gara a partire dalla presentazione dei nuovi Pef. Entrambe le sentenze del Tar Toscana, n. 1548/2016 e n. 1159/2017, sono state appellate da Mobit; è stato inoltre interposto appello incidentale sia da At che dalla Regione Toscana.

Nelle more della definizione del gravame davanti al Consiglio di Stato è proseguita la gara regionale ed entrambi i concorrenti hanno presentato un nuovo Pef a dimostrazione della bancabilità e sostenibilità delle offerte tecniche ed economiche già formulate e rimaste invariate. La gara si è conclusa con una nuova aggiudicazione a favore di AT disposta con decreto 6585 del 19 aprile 2019. Il Consiglio di Stato ha poi definito tutti gli appelli, principale ed incidentali proposti dalle parti, ed ha confermato la sentenza del Tar Toscana 1548/2016, che sanciva l’esclusione dei concorrenti dalla gara per vizi attinenti al Pef e la sentenza del Tar Toscana 1159/2017, che affermava la legittimità della procedura di riedizione della gara, finalizzata all’acquisizione dei nuovi Pef, a supporto delle offerte tecniche ed economiche presentate e rimaste invariate. Il Consiglio di Stato ha così sentenziato. “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi per revocazione, come in epigrafe proposti, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione azionato in via principale da Mobit Scarl ed improcedibile il ricorso proposto in via incidentale da Autolinee Toscane s.p.a. Condanna Mobit Scarl. alla refusione delle spese di lite nei confronti di Regione Toscana e di Autolinee Toscane spa, liquidate in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00) a favore di ciascuna parte, oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge”. Il contenzioso è definitivamente concluso.