Niente porto d’armi per la caccia per un vecchio test antidroga positivo: il Tar gli restituisce la licenza

Per il giudice amministrativo l’occasionale assunzione di sostanze stupefacenti deve riferirsi a un periodo temporale ravvicinato
Quarantenne di Lucca chiede la licenza di porto di fucile per uso caccia ma la questura cittadina respinge la sua istanza e con la dicitura: “Non idoneo al porto d’armi per pregresso uso di sostanze stupefacenti”. Dopo essersi consultato con il suo legale decide di impugnare al Tar il provvedimento perché ci sono alcuni aspetti che non lo convincono.
Dalla visura degli atti alla base del diniego, infatti, viene fuori che tutto ruota intorno a una segnalazione della polizia stradale che nel 2008 lo aveva trovato positivo al test antidroga durante un controllo, e nello specifico alla cannabis. Troppo poco e troppo lontano nel tempo per reggere in giudizio e infatti il Tar gli ha dato ragione e ha annullato il provvedimento ministeriale. L’uomo potrà avere il suo porto di fucile per andare a caccia.
Scrivono chiaramente i giudici del Tar di Firenze nella sentenza pubblicata oggi (28 giugno): “È vero che il dm Sanità 28 aprile 1998 afferma che “costituisce altresì causa di non idoneità all’uso delle armi l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o di psicofarmaci”; tuttavia tale norma, come chiarito dalla Sezione nella sentenza 430 del 2018, consente di valorizzare, ai fini del non rilascio del porto d’armi, l’accertamento dell’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti al momento della visita o in un periodo ragionevolmente precedente, ma non consente, al contrario, di attribuire valore automaticamente preclusivo ad un unico episodio di detenzione di stupefacenti, accertato molto tempo addietro. In altri termini l’occasionale assunzione di sostanze stupefacenti costituisce causa automatica di impedimento dal rilascio del titolo di porto delle armi soltanto con riferimento al periodo temporale ravvicinato all’episodio di assunzione (qui si è quindi in presenza di attività vincolata); al contrario ad anni di distanza dall’episodio la rilevanza dello stesso non può più essere automaticamente preclusiva al rilascio del titolo di porto delle armi, potendo tuttavia l’episodio stesso essere valutato nel contesto complessivo della condotta del soggetto interessato (quindi il decorso del tempo comporta il passaggio da attività vincolata all’esercizio di potere discrezionale). Alla luce di tale quadro ricostruttivo il provvedimento impugnato è illegittimo, nella misura in cui l’amministrazione ha posto a fondamento del provvedimento di rigetto la sola sussistenza di un episodio di uso di sostanze stupefacenti risalente al 2008, quindi a tredici anni di distanza dall’adozione dell’atto impugnato, in assenza di ulteriori elementi che, in una complessiva valutazione discrezionale della condotta del ricorrente, consentano di valorizzare in funzione ostativa anche l’uso occasionale di stupefacenti”.
L’uomo è stato difeso in giudizio dagli avvocati agli avvocati Stefano Della Nina e Giulia Nocera.