Si intasca i soldi di un disabile di cui era tutore, condannato definitivamente noto avvocato

29 luglio 2022 | 14:59
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Si intasca i soldi di un disabile di cui era tutore, condannato definitivamente noto avvocato

Respinto il ricorso per Cassazione dopo l’adesione al concordato in appello: per tre anni non potrà esercitare la professione

Per i giudici si è messo in tasca i soldi di un disabile di cui era tutore.

Confermata la responsabilità penale per un noto avvocato, della provincia di Lucca che negli anni passati si sarebbe appropriato indebitamente di circa 200mila euro di un disabile per il quale era stato nominato tutore dal tribunale di Lucca. La suprema corte di Cassazione rispetto alle condanne di primo e secondo grado (3 anni di reclusione e altrettanti di interdizione dalla professione forense, più l’interdizione perpetua dai pubblici uffici) ha solo rideterminato la pena dopo aver dichiarato estinto per prescrizione parte del capo di imputazione originario, in relazione ai fatti commessi fino al giugno del 2008, ed confermato la sentenza d’appello per i residui fatti di peculato, commessi fino all’agosto del 2012, e per il reato di falso ideologico in atto pubblico, fatti commessi fino a gennaio del 2013.

Alla morte del disabile di cui era tutore i parenti nel 2012 denunciano alla Guardia di finanza che sul conto corrente erano rimasti poco più di 40mila euro rispetto agli oltre 400mila euro iniziali. Dalla denuncia erano partite le verifiche investigative e poi l’iter giudiziario a carico del professionista ora riconosciuto colpevole in via definitiva dai giudici della suprema corte di Cassazione che hanno dichiarato inammissibile il suo ricorso, condannandolo anche alle spese processuali e a 3mila euro da versare alla cassa delle ammende di piazza Cavour.

Il professionista aveva usufruito del concordato in appello ma gli ermellini hanno chiarito nella sentenza definitiva pubblicata il 27 luglio scorso che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in Cassazione “solo nel caso in cui siano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati”.

L’iter giudiziario si è ora concluso definitivamente.