Ottiene il permesso di soggiorno grazie alle ricariche telefoniche

Una badante ucraina, che lavorava al nero, è riuscita così a dimostrare la sua presenza sul territorio nazionale prima del 2020
Ottiene il permesso di soggiorno in attesa di occupazione, valido per un anno, grazie alle ricariche telefoniche.
Il Tar di Firenze ha accolto il ricorso di una donna di origini ucraine contro il provvedimento della prefettura di Lucca che lo scorso anno le aveva negato la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato ai fini di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. La donna stava lavorando, a nero, come badante in città quando la signora che accudiva è deceduta, ed era venuto meno uno dei requisiti per la sua richiesta ma soprattutto dopo l’8 marzo del 2020, il decreto governativo sul Covid, prevede per questi casi la dimostrazione da parte del cittadino straniero di risiedere in Italia da prima del 2020, a tutela della salute pubblica, e prima dell’inizio del conflitto.
A quel punto la donna, sicura che risiedesse in Italia dal 2020, seppur non sempre in modo regolare, decide di impugnare al Tar il provvedimento prefettizio, mirato proprio alla emersione dalla situazione di irregolarità, come prevede la legge. Bisognava però dimostrare la sua presenza in Italia prima del 2020, perché per la prefettura i documenti mostrati in fase di richiesta non bastavano a tale dimostrazione. Riesce ad accedere al gratuito patrocinio e insieme al suo legale raccoglie tutte le prove a suo favore e nelle scorse settimane i giudici amministrativi le hanno dato ragione accogliendo tutte le sue richieste. Questo è potuto succedere proprio alle prove raccolte con il suo avvocato e tra queste le ricariche telefoniche.
La donna aveva portato in aula anche una ricetta medica, la ricevuta di un plico postale, un timbro di entrata nell’area Schengen, e alcune foto con data, tutto materiale precedente all’8 marzo del 2020, ma la prova principe è stata quella relativa alle ricariche del cellulare. Si legge infatti in sentenza. “I richiamati chiarimenti ministeriali, infatti, affermano che devono ritenersi organismi pubblici idonei a fornire una valida attestazione di presenza i soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico e che, a titolo esemplificativo, consente di dimostrare la presenza nel territorio nazionale, tra gli altri documenti, quello attestante la titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani”.
La donna ha anche un figlio sposato e con figli a sua volta residente da tempo a Napoli e le foto che li ritraevano insieme durante le feste e i compleanni hanno convinto definitivamente i giudici che si trovava in Italia in maniera continuativa da prima del 2020. “Il tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato”.
La donna può rimanere in Italia e cercare lavoro visto che quello che aveva è terminato per motivi esterni alla sua volontà.