Scusa inverosimile per assentarsi dal lavoro, confermato il licenziamento per il dipendente di una nota cartiera

La goccia che ha fatto traboccare il vaso: “Avevo dimenticato a casa il portafoglio e poi non sono riuscito a rientrare a lavoro perché ho avuto un incidente domestico con trauma cranico”
“Avevo dimenticato a casa il portafoglio e poi non sono riuscito a rientrare a lavoro perché ho avuto un incidente domestico con trauma cranico”, ma per la nota cartiera lucchesenon era la prima volta che il dipendente si assentava dal luogo di lavoro, senza motivo, e dopo ben tre sanzioni disciplinari, lo scorso anno, ha deciso di licenziarlo. L’uomo ha impugnato il provvedimento davanti ai giudici cittadini che però hanno rigettato tutte le sue istanze, dichiarando legittimo il suo licenziamento. Anzi il tribunale di Lucca nelle motivazioni della sentenza, pubblicata nei giorni scorsi, ha avanzato dubbi su altre probabili assenze ingiustificate dell’operaio dalla sua postazione lavorativa, non scoperte dall’azienda. Forse alla base del suo comportamento che gli è costato il posto di lavoro ci potrebbero essere alcuni problemi legati al gioco d’azzardo. Ma per i giudici era inutile andare più a fondo perché ciò che è emerso nelle udienze bastava a legittimare il suo licenziamento.
Scrive infatti il giudice Antonella De Luca del tribunale di Lucca, in sentenza: “Appare assolutamente ingiustificabile la condotta posta in essere dal ricorrente e ancor di più le giustificazioni addotte; lo stesso infatti sostiene di aver dimenticato di timbrare in uscita preso dalla concitazione e preoccupazione di aver smarrito il portafoglio, di non aver trovato alcun collega a cui riferire il suo allontanamento. Sostiene ancora che una volta rientrato si sarebbe dimenticato di giustificarsi prontamente e che sarebbe stata sua intenzione farlo”. Testualmente l’ex dipendente della cartiera ha affermato che: “Era comunque mia intenzione farlo e mi sono detto ora lo faccio, se non lo sistemo oggi, lo sistemerò lunedì”.
Per il tribunale si tratta di una narrazione poco credibile. Prosegue infatti la sentenza: “Ebbene la suddetta ricostruzione oltre che inverosimile, laddove pure si volesse ritenere credibile l’incolpevole ed inverosimile dimenticanza, denota un’assoluta approssimazione e superficialità del ricorrente per le basilari regole di reciproca fiducia su cui deve essere improntato il rapporto di lavoro. Le giustificazioni addotte non escludono ed anzi, come osservato dalla resistente, adombrano possibile ed ulteriori analoghe condotte poste in essere dal ricorrente e non accertate dalla società. È evidente come la condotta posta in essere dal lavoratore va valutata avendo riguardo anche ai precedenti disciplinari di cui lo stesso è stato destinatario nel corso del precedente anno”.
Le tre sanzioni disciplinari precedenti al licenziamento del marzo del 2021 hanno pesato sulla decisione finale che ha tenuto conto del comportamento dell’ex operaio nei confronti della società per cui lavorava. Inoltre l’azienda lo aveva anche querelato, sempre negli anni precedenti, per altri comportamenti, stavolta di rilievo penale, ma il procedimento era stato poi archiviato dal gip di Lucca per “particolare tenuità del fatto”.
Sul punto si legge infatti in sentenza: “Si rileva da ultimo come l’archiviazione penale dei fatti contestati al ricorrente per tenuità degli stessi non incide né rileva in ordine alla legittimità del licenziamento e alla conseguente valutazione in ordine alla sussistenza della giusta causa”.
Insomma il mistero, alla base di quelle “strane” e ripetute assenze dal lavoro, resta senza risposte al momento. L’uomo è stato condannato anche a circa 5mila euro di spese di lite.