Fa causa all’ex marito per il rilascio di quella che era la casa coniugale: anche l’Appello le dà torto

5 settembre 2022 | 14:58
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Fa causa all’ex marito per il rilascio di quella che era la casa coniugale: anche l’Appello le dà torto

La corte ha ritenuto validi ed efficaci gli accordi presi dai coniugi in sede di separazione in mancanza di contestazione

Fa causa all’ex marito dopo la separazione e il divorzio chiedendo il rilascio immediato dell’abitazione e l’indennità di occupazione ma anche la corte d’Appello le dà torto e la condanna a circa 3mila euro di spese legali e di giudizio.

Due ex coniugi lucchesi al centro di un contenzioso e di una sentenza di secondo grado destinata a fare giurisprudenza per tutti i casi simili. Tutto parte subito dopo il divorzio, intervenuto nel 2016,  si era rivolta al tribunale di Lucca per riottenere le chiavi di casa  e la condanna dell’ex marito al pagamento di una somma a fronte del fatto che l’ex marito continuava ad abitare nell’immobile.

Al centro del ragionamento della ex moglie c’era l’ipotesi che, nel frattempo, gli accordi di separazione fossero superati dal divorzio. Ma se non sono espressamente modificati nella sentenza definitiva che annulla il matrimonio, gli accordi separativi restano efficaci. Questo il nocciolo della sentenza dei giudici fiorentini che hanno confermato la precedente sentenza del tribunale di Lucca.

L’immobile in questione è di notevole valore tanto che entrambi avevano deciso di venderlo a 1milione e 350mila euro, e che nel frattempo l’uomo avrebbe potuto occuparlo insieme al figlio. Questi gli accordi della separazione che la successiva sentenza di divorzio non ha modificato, non li ha proprio menzionati, secondo i giudici, perché non erano stati sollevati dalle parti. L’uomo dopo il divorzio si era risposato ma nel frattempo che la casa fosse venduta si era accollato le rate del mutuo. La vendita non si era realizzata, e ancora oggi non ha trovato acquirenti, e quindi l’uomo era rimasto a vivere nell’abitazione come da accordi separativi.

La Corte di Appello di Firenze, confermando integralmente la pronuncia del tribunale di Lucca, accoglieva la prospettazione dell’ex marito, difeso dall’avvocato Pierfrancesco Petroni, evidenziando che nelle sentenze di divorzio c’è un contenuto necessario ed un contenuto eventuale. Dato che nel procedimento di divorzio le parti non avevano sollevato questioni e di conseguenza il tribunale non si era pronunciato sulla casa coniugale, la corte di appello ha ritenuto tuttora validi ed efficaci gli accordi presi dai coniugi in sede di separazione, e così l’ex marito potrà continuare ad abitare nell’immobile e la ex moglie non potrà chiedere né le chiavi né l’indennità di occupazione. Così hanno stabilito i giudici Afeltra, Paternostro e Breggia nella sentenza di secondo grado passata anche in giudicato.

La sentenza, ormai definitiva, quindi, ha condannato anche l’ex moglie a pagare all’ex marito, la somma di 3777 euro, di spese processuali oltre accessori e spese legali.