Donna muore in ospedale dopo un incidente: per la Cassazione non fu omicidio colposo

Prosegue l’odissea giudiziaria di un cittadino lucchese di 55 anni condannato in primo e secondo grado con l’ipotesi di aver causato il decesso di una anziana donna nel 2012: serve un nuovo appello
Nessun omicidio colposo anzi molto probabilmente si tratta di un caso di malasanità.
Dopo 10 anni sta per terminare la personale odissea giudiziaria di un cittadino lucchese di 55 anni, condannato in primo e secondo grado con l’ipotesi di aver causato la morte di una anziana donna in un incidente stradale avvenuto nelle Marche nel 2012. La suprema corte di Cassazione ha infatti giudicato “insufficienti e inadeguate” le motivazioni della condanna dell’uomo da parte della Corte d’Appello di Ancona.
Stando alla ricostruzione degli ermellini la donna, che soffriva già di anemia, sarebbe morta per una broncopolmonite batterica contratta nell’ospedale dove era stata ricoverata dopo l’incidente e semmai di tale decesso dovrebbe risponderne l’azienda ospedaliera perché per i periti le fratture riportate nel sinistro stradale non hanno nulla a che fare con la sua morte.
Un capovolgimento totale delle precedenti sentenze di condanna nei confronti del 55enne lucchese che aveva sì causato l’incidente provocando ferite e lesione all’anziana donna poi deceduta e ad alte due persone a bordo dell’auto ma non la morte, come sostengono i giudici di piazza Cavour che hanno annullato la condanna e rinviato gli atti ad altra sezione della corte d’Appelli di Ancona per un nuovo processo di secondo grado che dovrà tenere conto delle indicazioni della Cassazione. Per l’uomo si apre quindi un nuovo e completamente diverso scenario da un punto di vista giudiziario.
Corte di Appello e tribunale avevano ritenuto provato che il giorno 12 luglio 2012 l’uomo, mentre all’interno di un centro abitato era alla guida della sua autovettura, non dando la prescritta precedenza ad un incrocio, era entrato in collisione con la vettura condotta da una donna e con a bordo altre due persone tra cui l’anziana signora. Per effetto dell’impatto l’utilitaria si era ribaltata e due persone avevano riportato lesioni guaribili in pochi giorni, mentre la donna anziana, che presentava una precedente patologia, avendo riportato trauma cranico, toracico e vertebrale, era stata ricoverata in ospedale dove le condizioni di salute erano progressivamente peggiorate sino al decesso, avvenuto il 27 luglio 2012 per arresto cardiocircolatorio.
La difesa dell’imputato né nell’atto di appello né nel ricorso aveva contestato la dinamica del sinistro stradale, mentre aveva sostenuto, con profusione di argomenti, l’assenza di nesso di causalità tra l’incidente e la morte della signora, morte che sarebbe in realtà avvenuta in ragione delle precedenti, gravi, patologie che la donna presentava e dell’errato trattamento terapeutico cui la stessa era stata sottoposta. E la Cassazione ha sposato in pieno le tesi difensive.
Si legge infatti in sentenza: “La morte della donna, causa ipoteticamente rilevante ai sensi dell’articolo 41 del codice penale, è stato trattato dalla Corte di Appello di Ancona in maniera assolutamente insufficiente ed inadeguata, eludendo i plurimi aspetti problematici che erano stati evidenziati dalla difesa dell’imputato (possibile rilevanza dell’anemia e dell’allettamento della paziente e decorso causale alternativo)”.
La parola passa nuovamente ai giudici di secondo grado per un nuovo processo d’appello e una nuova sentenza.