Tribunale di Lucca, singolare sentenza accoglie l’istanza congiunta dei due ex coniugi

Nell’accordo, recepito dalla corte, in caso di cessione dell’abitazione entro dieci anni ad altri che non siano i figli dovrà essere versata la somma forfaittaria di 30mila euro
A volte per trovare una mediazione che sblocchi una situazione di stallo bisogna saper vestire i panni degli altri senza spogliarsi dei propri, come recita un vecchio adagio, e alla fine si può ottenere una separazione o un divorzio, sempre complesso e doloroso, con il minore dei disagi possibili per tutti.
Un caso esemplare in tale direzione è alla base di una recente sentenza del tribunale di Lucca, riassumibile con una frase: “Va bene ti cedo anche la mia metà di casa ma se la vendi entro 10 anni ad altri che non siano i nostri figli mi devi dare 30mila euro a forfait sulla eventuale vendita”. Dopo anni di proposte e controproposte all’interno della separazione e del divorzio una coppia lucchese ha finalmente trovato un accordo grazie alla proposta dell’uomo e il tribunale di Lucca ha accolto tale istanza rendendola quindi pienamente valida e legittima accogliendo l’istanza congiunta a definizione della vicenda patrimoniale, dopo un regolare atto notarile.
Questo in estrema sintesi il nocciolo della sentenza 810/2022 emessa nei giorni scorsi dal tribunale di Lucca che si è pronunciato sulla ammissibilità e validità dell’accordo con il quale è concordato il versamento di una somma di denaro all’ex, in caso di vendita a terzi dell’immobile lasciato in proprietà alla ex moglie.
I due ex coniugi avevano, congiuntamente, richiesto ai giudici cittadini lo scioglimento del matrimonio civile e, tra le condizioni di divorzio, per definire anche i loro rapporti patrimoniali e “quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione congiunta della crisi coniugale e nel superiore interesse dei figli, si impegnano ad attuare, mediante successivo atto notarile, la seguente sistemazione patrimoniale: cessione dei diritti di comproprietà pari a un mezzo sull’immobile adibito a casa familiare da parte di lei e lui. Nel suddetto accordo le parti convengono altresì che, qualora nel termine di dieci anni dalla stipula del pubblico atto di vendita dei diritti a lei, quest’ultima decidesse di vendere in tutto o in parte i propri diritti sulla casa familiare a terzi, che non siano i figli, la medesima dovrà corrispondere a Tizio la somma di 30mila euro entro quindici giorni dal rogito di trasferimento dei predetti diritti”.
A difendere una delle parti in causa l’avvocatessa Sara Consani. Per il tribunale, non vi sono ragioni ostative all’accoglimento di quanto pattuito dai ricorrenti in relazione alla definizione dei loro rapporti di carattere patrimoniale e pertanto tale accordo è pienamente valido e operante.