Prelievo forzoso sul gioco d’azzardo, esercente condannato a pagare

Niente stangata per i gestori: fa chiarezza una sentenza del tribunale di Lucca. La cifra dei 500 milioni di euro deve essere diluita con i titolari delle slot
Prelievo forzoso sul gioco d’azzardo, per un ammontare di 500 milioni di euro, stabilito dalla legge di Stabilità del 2015, e in vigore soltanto per quell’anno (la norma è stata poi abrogata), per rimpolpare la casse dello Stato e far pagare ai gestori delle 500mila slot machine dislocate su tutto il territorio italiano una tantum una bella cifra dopo anni di agevolazioni. Una notizia che era stata accolta dall’opinione pubblica con grande “piacere”, anzi sembrava ancora troppo poco. Ma è davvero così? Chi sta pagando realmente? Una sentenza del tribunale di Lucca dei giorni scorsi, a firma del giudice Martelli e pubblicata il 29 settembre chiarisce in modo inequivocabile come stanno realmente le cose. Un esercente, infatti, difeso dall’avvocato Gabellini, aveva deciso di opporsi al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da Snaitech spa, per l’importo di 24.241,54 euro oltre agli interessi e alle spese della procedura. Ma perché Snaitech era riuscito ad ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti di un esercente che all’interno dei suoi locali aveva 23 slot machine in comodato d’uso? Perché Snaitech e gli altri 12 gestori ai quali era stato applicato il prelievo forzoso da 500 milioni di euro, poi a loro volta, forti del contratto stipulato con tutti gli esercenti, hanno fatto valere appunto le regole contrattuali che prevedono il 97% al netto delle spese in favore degli esercenti e il 3%, sempre al netto delle spese, in favore di Snaitech, e questo vale sia in positivo, cioè negli incassi, sia in negativo, cioè quando c’è da pagare e tirare fuori i soldi.
Quindi se per anni “sono piaciuti” gli incassi al 97% ora c’è pagare lo stesso 97% di uscite. Per cui dei 500 milioni le 13 società pagheranno solo il 3% e il restante 97% lo dovranno pagare tutti gli esercenti che hanno slot machine nei rispettivi locali in concessione da parte dei 13 gestori. Il maxi pagamento quindi così diluito per ovvie ragione non avrà praticamente nessun effetto sul business totale né per gli esercenti né per i gestori. In questo caso, di cui si è occupato il tribunale di Lucca, l’esercente dovrà pagare circa 24mila euro e i restanti 3mila li pagherà Snaitech spa. La quota totale del prelievo forzoso di Snaitech è di circa 37 milioni dei 500 milioni suddivisi per tutte e 13 gestori, e di questi dovrà pagare il 3% cioè circa 1 milione e 100mila euro, i restanti 36 milioni saranno suddivisi tra tutti gli esercenti che hanno le 31mila slot machine di Snaitech nei loro locali o sale giochi.
La sentenza
Si legge infatti chiaramente nella sentenza del tribunale di Lucca del 29 settembre scorso: “Innanzitutto, per effetto dello ius supreveniens la disposizione censurata trova applicazione per un solo anno (2015). Inoltre il legislatore del 2015 è intervenuto chiarendo (ma invero ciò era già desumibile dal testo originario) che l’onere del prelievo forzoso è a carico non solo dei concessionari, ma di tutti gli operatori della filiera del gioco lecito e quindi anche su esercenti e gestori. Infine il criterio di riparto di tale onere è basato non solo sul numero degli apparecchi, a cui il legislatore ancora il principio di equa distribuzione delle risorse, attesa l’impossibilità di una valutazione specifica sulla produttività del singolo apparecchio e sul rilevo che maggiore è il numero degli apparecchi, maggiore è la raccolta delle giocate e di conseguenza più’ grande la partecipazione al pagamento della cifra indicata dal legislatore, ma anche sulla partecipazione alla distribuzione del compensi cui ha diritto ciascun operatore della filiera secondo gli accordi contrattuali con i concessionario. Pertanto deve ritenersi, così come condivisibilmente affermato nella sentenza del tribunale di Lucca numero 999/2018, di cui si condivide, sul punto il precorso argomentativo, che l’intervento legislativo sopravvenuto abbia modificato completamente il quadro di riferimento, eliminando ogni aspetto di irragionevolezza e disparità di trattamento”.
E ancora: “Parimenti infondate le eccezioni anche in ordine al quantum debeatur che Snaitech ha correttamente quantificato conformemente ai criteri di cui alla normativa in vigore per il solo anno 2015. Invero al fine di ripartire l’onere, derivante dalla legge 190 del 2014, articolo 1, comma 649, con i propri gestori Snaitech si è basata sui dati previsti dalla legge citata e dal decreto di Adm del 15.01.2015 che aveva individuato il numero di apparecchi sul territorio nazionale e, dopo aver suddiviso l’importo di 500 mln di euro per il numero totale degli apparecchi, aveva individuato per ciascuno di essi, l’onere pari ad euro 1207,27. Pertanto Snaitech ha poi moltiplicato il valore di 1207, 27 euro per il numero degli apparecchi dell’esercente che si era opposto al decreto ingiuntivo alla data del ricorso, pari a 23, quantificando così in euro 27.767,21 il valore del prelievo forzoso che Snaitech avrebbe dovuto condividere con l’esercente stesso. Successivamente ha applicato a tale valore le percentuali di ripartizione del compenso concordate sulla base del contratto in essere che si attestavano al 3% per Snaitech e 97 % per l’esercente, ottenendo una cifra pari ad euro 26.934,38 di cui non versati euro 24.241,54 . Deve quindi ritenersi corretta la quantificazione operata da Sanaitiech di cui al decreto ingiuntivo che va quindi confermato”. Il tribunale di Lucca ha anche condannato l’esercente a circa 3mila euro di spese di lite e d giudizio rigettando pure le ipotesi di incostituzionalità della previsione normativa a monte del tutto. Della serie, in parole popolari: ti è piaciuta la bicicletta? Ora pedala. Questa la decisione di primo grado. In futuro si vedrà.