Postini di fatto ma lavoratori autonomi per la ditta: condannata società privata

6 ottobre 2022 | 14:05
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Postini di fatto ma lavoratori autonomi per la ditta: condannata società privata

Il caso emerso da un’ispezione dell’Inps. Per il tribunale l’azienda risparmiava su paghe e contributi

Ogni giorno ritiravano la posta e la consegnavano ai cittadini ma per la società privata di Lucca erano lavoratori autonomi. Il tribunale cittadino fa chiarezza e giustizia sull’ennesima vicenda legata al lavoro e ai diritti dei lavoratori.

Prima un doppio verbale congiunto Inps-Inail e ora la sentenza del tribunale di Lucca, altrimenti probabilmente i 6 lavoratori di una società lucchese di posta privata non avrebbero mai avuto giustizia. Lavoravano 4/5 ore al giorno, su turni, dal lunedì a sabato, e consegnavano la posta per conto della ditta di Lucca che li considerava lavoratori autonomi e non subordinati, pagandoli quindi molto meno e versando meno contributi.

La ditta è stata smascherata da una ispezione ma ha continuato a tenere il punto impugnando davanti ai giudici del tribunale cittadino il verbale di Inps e di Inail che oltre alle sanzioni aveva ricostruito l’intera carriera lavorativa dei 6 “postini privati”, con relativo inquadramento a norma di legge di lavoratori subordinati e relative retribuzioni e contribuzioni a carico della società. Il giudice Antonella De Luca il 4 ottobre scorso ha pubblicato la sentenza e le relative motivazioni rigettando il ricorso della società lucchese e condannandola anche a circa 8mila euro di spese di lite e di giudizio. In primo luogo il Tribunale ha rigettato l’eccezione di genericità del contenuto del verbale (che invece risulta chiaro e dettagliato secondo il giudice) avendo provveduto alla rielaborazione delle retribuzioni imponibili di tutti i lavoratori (che in questo caso sono 6) oggetto di verificata mediante la redazione di appositi prospetti paga in cui si è tenuto conto degli importi lordi corrisposti ai prestatori occasionali e dei livelli di retribuzione previsti dal Ccnl recapito corrispondenza (attività in concreto svolta e non oggetto di contestazione da parte del ricorrente) con indicazione delle differenze risultanti.

Si legge infatti in sentenza: “Nel merito, deve essere disconosciuta la validità dei contratti di prestazione occasionale atteso che sono emersi pacificamente gli elementi caratterizzanti il lavoro subordinato, non potendo di per sé escludere la subordinazione la saltuarietà della prestazione. Tutti i testi (lavoratori) riferiscono che la paga era oraria e che nei periodi in cui hanno prestato la loro attività la stessa è stata svolta con continuità giornalmente e ad orari fissi di 4/5 ore giornaliere; riferiscono che avevano presso la sede della società ricorrente una loro postazione dove la mattina trovavano la posta assegnata a ciascuno per le consegne. L’attività svolta era sempre la stessa attività ripetitiva di smistamento e consegna della posta; tutti i testi sentiti individuano in un incaricato della società il loro referente che provvedeva ad assegnare la posta e a dare loro indicazioni. Pertanto avendo riguardo alle suddette risultanze probatorie deve ritenersi che, al di là del nomen iuris utilizzato dalle parti, le prestazioni di lavoro siano state sempre riconducibili al rapporto subordinato”.

Inoltre il giudice ha chiarito in sentenza che anche i contratti tra la società di posta privata di Lucca e le 5 cooperative è da ritenersi illecito “in quanto fornito da soggetti non autorizzati”. Il collegio dei legali era formato dagli avvocati Nicola Frezza, Rossella Quarta e Silvia Nannizzi. I 6 lavoratori avranno ciò che gli spetta e la società pagherà anche le sanzioni del verbale ispettivo che ha portato alla luce i comportamenti illegittimi e illeciti. Il mondo del lavoro resta un terreno scivoloso dove troppe volte i diritti dei lavoratori non vengono rispettati, purtroppo, e approfittare della terribile crisi lavorativa ed economica per sfruttare chi ha bisogno e voglia di lavorare risulta ancora più inaccettabile.