Accoltellò il cliente di un bar dopo la lite per il cane con una donna: condanna definitiva per un 59enne

Otto anni e 20 giorni per tentato omicidio all’uomo accusato di aver colpito all’addome l’avventore intervenuto a difendere una signora
Condanna definitiva per Massimiliano Pasquini, che nel mese di ottobre del 2020 era stato accusato di aver accoltellato un avventore di un bar di Monte San Quirico: 8 anni e 20 giorni di reclusione.
La suprema corte di Cassazione ha confermato la precedente pronuncia di secondo grado dichiarando inammissibile il ricorso del 56enne lucchese e condannandolo anche alle spese di giudizio e a 3mila euro di sanzione.
La corte d’Appello di Firenze aveva a sua volta confermato la declaratoria di responsabilità pronunciata, all’esito del giudizio abbreviato, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, che con sentenza del 12 febbraio 2021 lo aveva condannato per i reati di tentato omicidio in danno di Michael Ryan Bertini e porto abusivo del coltello usato per commetterlo, riducendo il trattamento sanzionatorio a otto anni e venti giorni di reclusione, sette mesi in meno rispetto al primo grado.
L’affermazione della responsabilità si fonderebbe sulle dichiarazioni dei testimoni, sulla consulenza dell’anatomopatologo e sulle parziali ammissioni dell’imputato, non essendo di fatto contestata la ricostruzione della aggressione, limitandosi le doglianze sviluppate in Appello alla richiesta di riqualificazione del fatto in lesioni personali e alla riduzione del trattamento sanzionatorio, anche con riguardo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’accoltellamento sarebbe avvenuto, secondo la ricostruzione processuale, per banali motivi e a seguito di un diverbio con la vittima che era intervenuto a difesa di una donna che aveva rimproverato l’uomo perché il suo cane l’aveva bagnata scuotendosi per asciugarsi in un bar di Monte San Quirico.
I giudici di merito avevano evidenziato che il colpo, a dimostrazione della forza impressa all’arma utilizzata, aveva interessato tessuti molli (l’addome è privo di difese anatomiche) ed era stato portato “improvvisamente e proditoriamente verso l’addome della vittima” che era intervenuta in aiuto di una donna minacciata dall’imputato, con il chiaro intento di sopraffarla definitivamente”.
Per gli ermellini inoltre: “Il ricorso omette di criticare la specifica indicazione offerta dal consulente tecnico, ampiamente richiamata ed illustrata da entrambi i giudici di merito, secondo la quale «la lesione aveva a priori la possibilità di provocare conseguenze gravissime, sino ad un irreversibile e potenzialmente letifero shock emorragico. Un siffatto quadro clinico, che sarebbe stato pressocché certo ove la lesione avesse interessato l’adiacente asse arterioso, in concreto non si verificò solo per le cure intensive cui il Bertini fu con tempestività sottoposto”.
E conclude la Cassazione: “Sono, pertanto, assertive e generiche le critiche che riguardano l’idoneità degli atti. Sono inammissibili anche le critiche relative all’elemento psicologico le quali fanno leva, tra l’altro, sulla presunta ignoranza della struttura anatomica attinta dall’imputato, per derivare da ciò la mancanza di volontà omicida. In realtà, il ricorso non si confronta con la specifica motivazione circa la natura alternativa del dolo, che non richiede l’intenzionalità della condotta omicida, ma si fonda sulla alternativa prospettazione dì conseguenze lesive o mortali che, in ragione delle modalità del fatto, dello strumento utilizzato e della zona attinta, sono state ritenute espressive del richiamato elemento psicologico. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende”. Il caso giudiziario è chiuso definitivamente.