Il tempo per indossare la divisa va pagato: rigettato il ricorso di Unicoop Firenze

26 ottobre 2022 | 20:51
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Il tempo per indossare la divisa va pagato: rigettato il ricorso di Unicoop Firenze

La sentenza: “I lavoratori potranno chiedere gli arretrati dal luglio 2007 in poi per i tempi di vestizione”

Il tempo impiegato per indossare e svestire la divisa prima di timbrare il cartellino e iniziare a lavorare, se lo impone l’azienda, va retribuito in busta paga. Storica sentenza dei giudici di Piazza Cavour che hanno stabilito che i tempi di vestizione e vestizione dei dipendenti, quando è presente un regolamenti interno dell’azienda, vanno calcolati come straordinario. Il pronunciamento è stato depositato il 20 ottobre scorso dalla suprema Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso di Unicoop Firenze contro la precedente sentenza della corte d’Appello fiorentina che già aveva dato ragione ai lavoratori.

Ora, come ha già sottolineato anche il coordinamento Usb Unicoop Firenze, “i lavoratori dipendenti di Unicoop Firenze e non solo, potranno chiedere gli arretrati dal luglio 2007 in poi per i tempi di vestizione, (livelli e arretrati vari) in qualsiasi momento”. La vicenda nasce da un contenzioso avviato da oltre dieci dipendenti della nota catena di supermercati, difesi dagli avvocati Enrico Luberto e Andrea Conte, che già due anni fa aveva portato i giudici di secondo grado a condannare la Unicoop Firenze, quale datrice di lavoro, a retribuire 10 minuti al giorno di lavoro effettivo impiegato nella vestizione e svestizione delle divise aziendali con le decorrenze, per ciascuno differenziate a seconda dell’anzianità lavorativa e aveva rigettato l’eccezione di prescrizione richiesta dall’azienda sul presupposto che per effetto delle modifiche apportate all’art. 18 alla legge Fornero non potesse essere ritenuta sussistente la stabilità del rapporto di lavoro, essendo i crediti contenuti nel quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge nel 2012.

La Cassazione ha ritenuto accertato che i dipendenti, sulla base di una disposizione datoriale, erano tenuti a vestire la divisa e poi a svestirla all’interno dei locali del punto vendita cui erano addetti e che a tale adempimento dovevano provvedere prima di timbrare l’ingresso e dopo aver timbrato l’uscita. Conseguentemente ha ritenuto che il tempo necessario a procedere a tale adempimento rientri nell’orario di lavoro trattandosi di attività eterodiretta da parte datoriale e trovando la sua ratio in regole igienico sanitarie. Ha poi calcolato, secondo una regola di comune esperienza, il tempo necessario a provvedere a tale adempimento (10 minuti).

Si legge infatti nella sentenza: “Pertanto, fermo l’accertamento che, nel caso di specie, l’attività di vestizione, risultava assoggettata, in ordine al luogo ed alle modalità, alle specifiche prescrizioni datoriali (regolamento aziendale), ed era strettamente funzionale all’espletamento della prestazione lavorativa in conformità delle previsioni di legge in tema di igiene, la decisione impugnata risulta conforme al consolidato indirizzo di questa Corte in tema del cosiddetto tempo tuta. Per le ragioni esposte va perciò confermata la sentenza che ha accertato il diritto dei ricorrenti a percepire per il tempo necessario ad indossare l’abbigliamento di lavoro e nella misura già stabilita dal giudice di merito le somme azionate”.

La Unicoop Firenze è stata condannata anche a pagare circa 6mila euro di spese di giudizio. Ora potranno essere avviate dai lavoratori che vorranno farlo e che ne hanno i requisiti, le richieste per le retribuzioni dovute. Una sentenza destinata a creare un precedente storico anche per altre vicende simili relative ad altre società ed aziende.