Deve pagare 10 minuti al giorno per 14 anni al dipendente, supermarket condannato. Il giudice: “Il tempo per la divisa è lavoro straordinario”

12 novembre 2022 | 13:11
Share0
Deve pagare 10 minuti al giorno per 14 anni al dipendente, supermarket condannato. Il giudice: “Il tempo per la divisa è lavoro straordinario”

Dopo il pronunciamento della Cassazione arriva la sentenza di primo grado sul ricorso di un lavoratore. E il tribunale accoglie le richieste

Altri guai giudiziari per Unicoop Firenze per via del cosiddetto “tempo tuta” dei dipendenti, che ormai giurisprudenza consolidata vuole sia retribuito quando è previsto da un regolamento interno a meno che non lo si consenta nell’orario lavorativo. In pratica un dipendente deve timbrare il cartellino di ingresso poi indossare la divisa aziendale, successivamente svestirla e poi timbrare il cartellino d’uscita, altrimenti il tempo di vestizione e vestizione, calcolato ormai in 10 minuti nel settore del commercio, va retribuito dall’azienda come straordinario.

La suprema corte di Cassazione già dal 2016 e anche di recente si è espressa sull’argomento e i tribunali locali, e le corti d’Appello si stanno adeguando alle indicazioni egli ermellini in merito. L’ultimo caso in senso cronologico riguarda un dipendente della Unicoop Firenze, dal 1998, del reparto macelleria, e originario della Lucchesia, che ha vinto la causa davanti ai giudici fiorentini, competenti per giurisdizione, che aveva chiamato in causa la società.

La sentenza del giudice Anita Maria Brigida Davia ha infatti stabilito che: “il ricorrente ha diritto ad includere nell’orario di lavoro il tempo impiegato nella vestizione e nella svestizione degli indumenti di lavoro e, per l’effetto, condanna la convenuta a retribuire dieci minuti per ogni giorno di lavoro effettivo, a decorrere da luglio 2007 e fino al febbraio 2021, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole voci al saldo”.

Ben 14 anni di straordinario che dovranno essere versati al dipendente, più interessi e rivalutazione, e inevitabilmente si andrà verso cifre ben superiori ai 10mila euro. E questo vale per tutti i dipendenti della Unicoop, in questo caso, che hanno fatto o faranno causa alla società e con le sentenze della Cassazione in mano sarà quasi impossibile che localmente i Tribunali si possano esprimere in maniera diversa, ovviamente, a meno di singoli casi specifici particolari, ragion per cui sono previsti esborsi di denaro consistenti mano mano che le cause arriveranno a sentenza.

Una tegola sul capo di non poco conto per cui forse converrebbe tentare via conciliative e stragiudiziali visto che poi ci sono pure le spese processuali da pagare. In questo ultimo caso circa 2mila e 500 euro. Si legge in sentenza: “La circolare Unicoop dell’8 marzo del 2013, richiamata da parte convenuta non ha fatto venir meno la ritenuta eterodirezione, in quanto pur prevedendo che ciascun lavoratore deve indossare l’abbigliamento di lavoro prima di iniziare l’attività lavorativa senza particolari prescrizioni riguardo al momento ed al luogo in cui indossarlo e conservare in modo appropriato la dotazione di indumenti ricevuta, non ha modificato la disciplina regolamentare relativa alla conservazione degli indumenti da lavoro e all’obbligo di indossarli prima dell’inizio del turno, e pertanto non ha escluso l’eterodirezione nelle operazioni di vestizione e vestizione”.

E infine: “Nel caso di specie le caratteristiche concrete degli indumenti ( si pensi in particolare alla vestina, al grembiule e al cappellino ) sono tali dal renderli incongrui al di fuori dell’ambito aziendale La circostanza che, in alcune circostanze, singoli lavoratori possano aver indossato la divisa anche fuori dal luogo di lavoro non è sufficiente a modificare la valutazione del giudicante che deve essere effettuata in astratto alla luce del principio di “normalità sociale” evocato dalla Suprema Corte. Sussiste quindi il diritto alla retribuzione del tempo di vestizione/svestizione, quantificabile in 10 minuti giornalieri, tempo che è già stato ritenuto da questo Tribunale ( cfr precedenti conformi allegati sia al ricorso che alla memoria depositata dal ricorrente in data 12 settembre 2022) corrispondente a quanto ordinariamente, per comune esperienza, risulta essere strettamente necessario per indossare e dismettere gli indumenti di cui sopra”. Non è dato sapere quanti contenziosi esistano al momento in itinere e mene che meno quanti se verranno in futuro. Si vedrà.