Affidamento dei servizi cimiteriali revocato in autotutela alla ditta che ha presentato l’offerta più bassa

14 novembre 2022 | 14:18
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Affidamento dei servizi cimiteriali revocato in autotutela alla ditta che ha presentato l’offerta più bassa

La seconda classificata aveva presentato ricorso al Tar per l’anomalia di un prezzo troppo ribassato dell’aggiudicataria: dopo la decisione è cessata la materia del contendere

L’intricato e complesso iter dell’appalto da oltre 1 milione di euro per l’affidamento dei servizi cimiteriali, pulizia, tenuta del verde e manutenzione ordinaria, custodia e vigilanza da eseguirsi in tutti i cimiteri del Comune di Lucca, è finalmente arrivato a conclusione.

Il Tar di Firenze ha dato atto in sentenza, pubblicata oggi (14 novembre), della cessazione della materia del contendere. Il contenzioso giudiziario tra Lucca Riscossioni e Servizi srl e la ditta che era arrivata originariamente seconda nella classifica della procedura milionaria della gara d’appalto è terminato perché il 3 ottobre scorso la stazione appaltante aveva revocato in autotutela l’aggiudicazione dei servizi, per un importo a base d’asta di 1,4 milioni di euro alla ditta di Lecce, Berlor General Contractor Srl, e contestualmente affidandoli alla Cooperativa sociale Barbara B. Scs di Torino.

Tutto era nato dopo la pubblicazione dei punteggi di gara, ad aprile scorso, dove la società leccese risultava quella con il punteggio maggiore ma il presidente del consiglio di amministrazione di Lucca Riscossioni e Servizi srl dopo aver richiesto alla ditta alcuni chiarimenti sull’anomalia dell’offerta, a giugno scorso aveva comunque aggiudicato l’appalto. Ma a quel punto la cooperativa torinese, che si era classificata al secondo posto, ha impugnato al Tar l’aggiudicazione perché le anomalie dell’offerta erano tali, a suo dire, che praticamente la vincitrice della gara avrebbe ricavato utili prossimi allo zero.

Troppo anomala un’offerta del genere. Alla luce di tale impugnativa al Tar, il presidente di Lucca riscossioni e servizi, con determina del 25 luglio scorso, aveva sospeso il provvedimento di aggiudicazione ritenendo “necessario disporre una nuova verifica dell’anomalia con specifica richiesta di tutti i giustificativi ritenuti necessari al fine di valutare più compiutamente l’offerta presentata dalla ditta Berlor General Contractor Srl”. Vengono quindi richiesti ulteriori chiarimenti ancora più approfonditi alla ditta leccese che ad agosto scorso arrivano sul tavolo del presidente che stavolta a settembre avvia il procedimento di revoca in autotutela dell’aggiudicazione della gara. Si legge infatti nella determina: “Dall’esame della suddetta documentazione e dalla comparazione di tali secondi giustificativi con i primi giustificativi forniti sono emerse notevoli differenze che paiono modificare in modo significativo l’offerta”.

E infine la parte più importante della determina che sostanzialmente dà ragione alle istanze della cooperativa torinese che aveva impugnato al Tar l’aggiudicazione della gara milionaria. Prosegue infatti la determina: “Tale cifra rappresenta meno dello 0,1% rispetto al valore totale dell’appalto (aggiudicato a euro 1.132.708,86) ed è tale dunque da considerarsi quasi inesistente. Lo scrivente non ignora l’orientamento giurisprudenziale citato da codesta società, secondo cui l’utile può essere anche estremamente modesto, purché però l’offerta risulti complessivamente attendibile e quindi dimostri l’affidabilità dell’operatore economico. Tuttavia, l’utile risulta sostanzialmente tendente a zero in quanto una minima fluttuazione dei prezzi (peraltro più che probabile, visto il contesto economico attuale) o il minimo imprevisto in fase di esecuzione determinerebbe l’azzeramento di tale utile, che all’attualità sarebbe del 0,1% del valore complessivo dell’appalto”.

A quel punto il Tar ha preso atto di tale ultima decisione definitiva, pur dopo alcuni complessi passaggi, e scrive in sentenza: “Ritenuto che l’annullamento dell’atto di aggiudicazione e la conseguente nuova aggiudicazione dell’appalto alla società alla Cooperativa Sociale Barbara, integrano un’ipotesi di cessazione della materia del contendere e, che inoltre, è possibile compensare le spese del presente giudizio anche in considerazione della mancata opposizione della società ricorrente”. Meglio tardi che mai.