Consegna degli avvisi di morosità di Gaia, anche il Tar riconosce la grave inadempienza della ditta che gestiva il servizio

14 novembre 2022 | 16:12
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Consegna degli avvisi di morosità di Gaia, anche il Tar riconosce la grave inadempienza della ditta che gestiva il servizio

L’azienda ha fatto ricorso contro l’annotazione nei registri elettronici dell’Anac dopo la segnalazione del gestore idrico

Dopo ben cinque elenchi di clienti e utenti morosi in protesta, e con polemiche finite sui principali organi di informazione e una sentenza civile di primo grado, appellata a Firenze, e di cui si attendono gli esiti, anche la giustizia amministrativa ha pubblicato oggi (14 novembre) le sue decisioni sul contenzioso tra una società in provincia di Napoli, la Energas energia srl, e Gaia spa e l’Anac, per la gara d’appalto da oltre 100mila euro per l’affidamento del servizio di sospensione dei misuratori idrici e di servizi accessori nei Comuni gestiti dalla società appaltante.

La gara era stata vinta e aggiudicata dalla ditta partenopea nel 2014 ma l’anno successivo dopo numerose proteste e polemiche si era arrivati alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti e con relativa comunicazione all’Anac per l’inserimento degli elenchi relativi. Tutto ciò ha portato a una causa civile che davanti ai giudici del tribunale di Lucca è già arrivata a sentenza di primo grado, favorevole a Gaia spa, in attesa della sentenza della corte d’Appello di Firenze, e a un contenzioso davanti al Tar del Lazio conclusosi proprio stamattina con la pubblicazione della sentenza.

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso di Energas energia srl. Ma procediamo con ordine per ricostruire l’intera vicenda. Con nota del 20 marzo 2015 Gaia spa ha reiterato le contestazioni alla ditta appaltatrice comunicando che “la presente contestazione rappresenta l’ultima possibilità concessavi per operare in modo conforme a correttezza, così come richiesto dalla legge di gara, e nello specifico, dal capitolato speciale d’appalto. Se, tuttavia, registreremo ancora una volta contestazioni dagli utenti, ovvero dai loro rappresentanti, procederemo alla risoluzione del contratto, così come previsto dal capitolato speciale d’appalto”. Trasmesso, il medesimo giorno, un ulteriore file (il quinto) contenente l’elenco degli utenti a cui consegnare il preavviso di sospensione, il 23 marzo 2015, Gaia ha trasmesso alla società una nuova contestazione in cui, citando anche articoli di stampa (nei quali si è parlato di un presunto abbandono, il 21 e 22 marzo 2015, di ben 137 avvisi, rinvenuti da un gestore di distributore Agip), ha comunicato a Energas Energia srl la sospensione del servizio. Infine, con nota del 4 giugno 2015 Gaia ha comunicato la risoluzione per grave inadempimento del rapporto contrattuale nonché la revoca della determinazione del 2014 di aggiudicazione definitiva in suo favore del servizio e, conseguentemente, l’escussione della cauzione definitiva presentata da Energas e la segnalazione di quanto accaduto all’Anac. Con atto di citazione, Energas Energia srl ha convenuto in giudizio, al tribunale civile di Lucca, Gaia Spa per chiedere i danni. Nel frattempo, l’Anac, con nota del 9 settembre 2015 ha comunicato alla ricorrente “l’avvio del procedimento finalizzato all’annotazione nel casellario informatico, concedendo un termine di 30 giorni per la presentazione di memorie difensive e documenti, annotazione che comunque non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche”.

La sentenza del Tar del Lazio

Contro l’iscrizione nel registro informatico dell’Anac aveva presentato ricorso la stessa ditta campana.

“Giova, innanzitutto, precisare – dice il Tar del Lazio – che l’annotazione di cui al presente giudizio è stata disposta dall’Anac in ragione di alcuni articoli di un dpr in materia, sicché è a tali disposizioni che deve farsi riferimento ai fini della valutazione della fondatezza delle censure svolte da parte ricorrente. In ragioni del combinato disposto, l’autorità aveva il dovere di inserire nel casellario episodi di grave negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dai soggetti. Ora, nel caso di specie, è evidente che la circostanza segnalata dall’amministrazione, ovvero la risoluzione contrattuale per grave inadempimento della società Energas Energia, è un motivo tipico di annotazione. Le deduzioni svolte dalla ricorrente in sede procedimentale erano principalmente volte a contestare la correttezza della decisione della stazione appaltante; i fatti contestati da Gaia spa nel provvedimento di revoca, come sopra chiarito, non appaiono manifestamente infondati. In conclusione, per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere respinto”.

In attesa delle decisioni della corte d’Appello di Firenze nella causa civile, anche nel contenzioso amministrativo un ricorso o meno al Consiglio di Stato si potrà conoscere solo nelle prossime settimane.