La vicenda giudiziaria |
1 - Newsletter
/
Cronaca
/

Offese sui social a Pantaleoni: verso l’imputazione coatta per diffamazione all’ispettore della Polstrada

18 novembre 2022 | 12:22
Share0
Offese sui social a Pantaleoni: verso l’imputazione coatta per diffamazione all’ispettore della Polstrada

Un utente di Facebook aveva commentato la nota vicenda giudiziaria

Offese sui social a Gianluca Pantaleoni: il tribunale di Lucca formula l’imputazione coatta per diffamazione. 

La questione trae origine dalle vicissitudini giudiziarie in cui è coinvoltol’ispettore della Polstrada di Lucca, già segretario nazionale del sindacato di polizia Uil e Consap e comandante ad interim di Viareggio, di recente condannato, in primo grado, a 6 anni e 8 mesi, dal tribunale di Pistoia.

Sei anni e 8 mesi all’ispettore della Polstrada Gianluca Pantaleoni: ordinata la confisca di 400mila euro

Pantaleoni, al momento, si trova sospeso dal servizio.  La dinamica della sua vicenda giudiziaria  – si attende il ricorso in Appello, non appena i giudici pistoiesi avranno depositato le motivazioni della sentenza –  è in continuo risalto sugli organi di stampa ed ampiamente su quelli della provincia di Lucca e di Pistoia.

Attraverso il social network di Facebook di una nota testata giornalistica un utente ha commentato le notizie di cronaca giudiziaria relativa a Pantaleoni, e lo stesso, dopo aver letto, si è ritenuto gravemente offeso e ha presentato querela alla procura di Lucca, assistito dal suo legale di fiducia, l’avvocato Giovanni Cantelli del Foro di Napoli Nord.

“Tali commenti, stante il principio di innocenza costituzionalmente riconosciuto, vengono indirizzati direttamente alla persona con giudizi per niente lusinghieri per fatti o situazioni non specificati e non attinenti a quelli oggetto degli articoli”, spiega lo stesso.

Dai primi accertamenti esperiti direttamente dal Pantaleoni attraverso la pagina Facebook del querelato emerge che entrambi non hanno alcun tipo di rapporto personale, o forse occasionalmente ma non certo per conoscenza o amicizia.

Lo scorso 28 settembre il pm, ai sensi dell’articolo 415 bis del codice di procedura penale richiede al gip di voler disporre l’archiviazione del procedimento non rilevando elementi dai quali desumere l’esistenza del reato di diffamazione avendo l’indagato esercitato il diritto di critica manifestando liberamente il proprio pensiero.

Ma l’ispettore Pantaleoni non ci sta, si oppone e il giudice, a seguito di udienza in camera di consiglio celebrata il 16 novembre scioglie la riserva accogliendo la tesi dell’avvocato Giovanni Cantelli:“la richiesta di archiviazione allo stato degli atti non può essere accolta, essendovi in atto elementi tali da ritenere necessario l’esercizio dell’azione penale. Ed invero contrariamente a quanto rilevato dal pm la natura diffamatoria del post risiede nella genericità dell’accusa (“persona squallida”) rivolta al Pantaleoni in termini tali da non consentirgli la ricostruzione della vicenda in una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera personale del destinatario”.

Entro 10 giorni il pm dovrà formulare l’imputazione a carico del querelato.