Canone per le antenne di telefonia a San Donato e al Porta Elisa, la lite Vodafone-Comune finisce in tribunale

30 novembre 2022 | 13:59
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Canone per le antenne di telefonia a San Donato e al Porta Elisa, la lite Vodafone-Comune finisce in tribunale

Il Tar della Toscana ha dichiarato il difetto di giurisdizione sul contenzioso e inviato gli atti a Lucca

Vodafone trascina in tribunale il Comune di Lucca sul cosiddetto “canone antenne” e nelle prossime settimane inizierà il processo civile per stabilire chi ha ragione e chi torto.

Un procedimento che quando arriverà a sentenza definitiva avrà inevitabilmente ripercussioni anche su tutti gli altri eventuali contenziosi del genere tra le varie compagnie telefoniche e i Comuni italiani. Al centro della vicenda il canone annuo che Vodafone deve pagare al Comune per gli impianti radio per telefonia cellulare al campo sportivo di San Donato e allo stadio Porta Elisa. Per tali installazioni Palazzo Orsetti nel rinnovare le due concessioni alla compagnia telefonica ha inviato alla stessa una delibera comunale dell’aprile del 2015 che stabiliva le nuove tariffe contenute nel regolamento Cosap per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone.

E qui inizia il contenzioso che ha visto già due passaggi al Tar di Firenze e che ora approderà sul tavolo dei giudici ordinari civili lucchesi. Vodafone infatti ritiene di dover rientrare nel canone unico stabilito da recenti normative mentre il Comune, dopo una sentenza della Corte Costituzionale, ritiene, come molti altri Comuni italiani, che quando si tratta di beni indisponibili non si debba attuare il canone unico. Una differenza di non poco conto visto che si passa dagli 800 euro annui per impianto a 19mila per singola concessione. La Consulta, infatti, pur ribadendo il divieto di imporre oneri non previsti dalla legge statale, non pone in crisi la natura privatistica del rapporto intercorrente tra Comune e gestori allorquando l’area di installazione dell’impianto afferisca al patrimonio disponibile dell’ente. In tal caso il canone di locazione è dovuto e non trovano applicazione le regole del canone unico.

Ieri (29 novembre) il Tar di Firenze ha stabilito in sentenza che tale materia è di competenza del giudice ordinario e non amministrativo, citando sentenze della Cassazione e del Consiglio di Stato, che hanno formato quella che in gergo viene definita giurisprudenza consolidata e univoca. Si legge infatti in sentenza: “Con riferimento all’impugnazione dei detti atti, deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nei confronti dell’autorità giudiziaria ordinaria; restano salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso in epigrafe, qualora il processo venga riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza. Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte, lo dichiara irricevibile per tardività e, con riferimento alla residua parte dell’impugnazione, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nei confronti dell’autorità giudiziaria ordinaria”.

Nelle prossime settimane inizierà il processo civile che si svolgerà nelle aule del palazzo di giustizia di Lucca. Il collegio degli avvocati è formato dai legali Mario Libertini, Virginia Bellucci, Carmela Di Filippo, Luca Campinoti. Si erano costituti al Tar anche il ministero dello sviluppo economico, il ministero dell’economia e delle finanze e il ministero dell’interno, dichiarandosi estranei alla vicenda e chiedendo di essere estromessi. Vedremo se riusciranno a stare fuori anche dal processo civile.