Esenzioni Imu, prime sentenze a Lucca dopo il pronunciamento della Consulta: in tre dovranno essere risarciti

La Corte Costituzione ha equiparato le norme per gli immobili di coppie sposate o unite civilmente a quelle conviventi
Prime sentenze della corte di giustizia tributaria, di primo grado di Lucca e di quella regionale, dopo la recente pronuncia della corte Costituzionale su Imu e Tasi. Si tratta di tre casi, il primo di un cittadino di Lucca, il secondo di Camaiore e il terzo di Porcari, che hanno vinto le rispettive cause contro le imposte comunali proprio grazie alla sentenza della Consulta del 10 ottobre scorso.
In tutti e tre i casi si trattava di persone coniugate che avevano fissato residenze diverse per motivi legati al lavoro. La Corte Costituzionale ha dunque riportato l’uguaglianza al centro del rapporto di imposizione ponendo fine alla deriva interpretativa che si è consumata, per anni, discriminando fiscalmente la famiglia in questo delicato settore. Eliminando l’obbligo per l’intero nucleo familiare di avere residenza abituale uguale per tutti. La motivazione della sentenza risiede nella considerazione che la logica dell’esenzione dall’Imu è quella di riferire il beneficio fiscale all’abitazione in cui il possessore dell’immobile ha stabilito la residenza e la dimora abituale. Sicché dovrebbe risultare irrilevante, al realizzarsi di questa duplice condizione, il suo essere coniugato, separato o divorziato, componente di una unione civile, convivente o singolo. Il principio sancito è quindi quello della spettanza dell’esenzione pro capite senza alcun possibile riferimento alla situazione del nucleo familiare del possessore che condanna gli automatismi introdotti dal legislatore al fine di definire l’abitazione principale con finalità antielusiva. E su questo fronte è la stessa Consulta a responsabilizzare i Comuni che dispongono di tutti gli strumenti per potere contrastare in nuce il sorgere dell’esenzione non spettante nel momento in cui verifichino ed accertino l’artifizio eventuale posto in essere dal contribuente che effettivamente non dimori abitualmente nell’immobile nel quale pure ha ottenuto la residenza. E proprio i Comuni sono ora chiamati a risolvere gli ingenti e onerosi problemi applicativi della sentenza. Nel frattempo la Giustizia Tributaria sta annullando gli avvisi Imu “irregolari” proprio dopo la pronuncia dei giudici delle leggi.
Le prime tre sentenze della giustizia tributaria, per tre cittadini della Lucchesia, che ha annullato l’Imu illegittima pagata e che ora dovrà essere restituita ai contribuenti
Tre sentenze hanno accolto il ricorso dei contribuenti e annullato le richieste di Imu dei rispettivi Comuni che ora dovranno restituire le somme ricevute. E siamo solo all’inizio. Con la recentissima sentenza 209 del 2022 della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto legge 201/2011 là dove parlando di nucleo familiare finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli articoli 3,31 e 53 della Costituzione. “Ai fini del riconoscimento dell’esenzione sulla prima casa, non ritenere sufficiente, per ciascun coniuge o persona legata da unione civile, la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un’evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto. I quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio. Mentre non vi è un ragionevole motivo per discriminare tali situazioni”.
Si legge nella sentenza del 21 novembre scorso della corte di giustizia tributaria regionale sul caso del cittadino di Camaiore: “Non può, infatti, essere evocato l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’articolo 143 del codice civile, dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l’affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte. Né a tale possibilità si oppongono le norme sulla residenza familiare dei coniugi o comune degli uniti civilmente. Inoltre, il secondo comma dell’articolo 45 c.c., contemplando l’ipotesi di residenze disgiunte, conferma la possibilità per i genitori di avere una propria residenza personale”. La Consulta ha chiarito che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette seconde case delle coppie unite in matrimonio o in unione civile ne possano usufruire: ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l’esenzione spetta una sola volta. In particolare, si legge ancora nella sentenza che: “Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile. In conclusione, va accolto l’appello del contribuente e per l’effetto in completa riforma della decisione gravata vanno dichiarati illegittimi ed annullati gli avvisi gravati in prime cure di cui in premessa, con accoglimento quindi del ricorso speso dal contribuente in primo grado.
Il sopravvenuto e recentissimo mutamento giurisprudenziale e normativo (dovuto alla declaratoria di incostituzionalità della norma posta a fondamento degli avvisi gravati) induce all’integrale compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio”. E questi sono solo i primi tre casi già arrivati a sentenza in poco meno di due mesi.