“L’addizionale provinciale sull’energia va restituita”: storica sentenza dà ragione a un’azienda di Lucca

Sorgenia condannata a restituire oltre 10mila euro di accise non dovute: anche per la Cassazione l’imposta è contraria, in alcuni casi, al diritto comunitario
Ci sono sentenze diverse dalle altre per l’oggetto del contenzioso e per le inevitabili ripercussioni su altri casi analoghi. In questo solco una nota azienda di Lucca che opera nel settore agroalimentare, produzione e vendita di prodotti tipici toscani, ha vinto una causa conto Sorgenia spa, la compagnia che lavora nel mercato libero dell’energia elettrica.
Con una storica sentenza, pubblicata lo scorso 28 novembre, infatti, il tribunale di Milano, competente per territorio, ha condannato l’azienda a restituire alla ditta lucchese oltre 10mila euro. Al centro del contenzioso l’imposta addizionale provinciale all’accisa. La ditta di Lucca, nella causa arrivata a sentenza, aveva premesso di aver intrattenuto con Sorgenia spa un contratto di somministrazione di energia elettrica per gli anni 2010 e 2011 e di aver pagato a Sorgenia l’intero corrispettivo richiesto per la somministrazione, comprese, per il periodo dal 28 dicembre 2010 al 5 ottobre 2011, la somma addebitatale a titolo di imposta addizionale provinciale all’accisa per complessivi 10450 euro.
Ma come stabilito dalla corte di giustizia europea, nonché come evidenziato di recente dalla concorde giurisprudenza della suprema corte di Cassazione, la norma istitutiva dell’imposta addizionale provinciale all’accisa è contraria al diritto comunitario e, dunque, deve essere disapplicata, con diritto del consumatore finale alla ripetizione dell’indebito nei confronti del fornitore. Si legge quindi in sentenza: “Ciò premesso la ditta lucchese ha chiesto, ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile, la condanna di Sorgenia spa alla restituzione della somma indebitamente pagata, oltre ad interessi dalla data della domanda giudiziale fino al saldo; con vittoria di spese e compensi”.
E il giudice meneghino Cristina Giannelli ha dato ragione all’opificio di Lucca e torto alla compagnia elettrica. Si legge, in conclusione, nella sentenza dei giorni scorsi: “Le considerazioni appena svolte valgono a contrastare anche quanto eccepito dalla convenuta in merito alla riscossione delle accise sulla base della normativa all’epoca vigente e al diritto di rivalsa, mentre il riferimento ad auspicabili interventi da parte del legislatore volti a modificare il meccanismo di rimborso delle somme corrisposte senza legittima causa giustificatrice non può certo precludere l’applicazione della normativa vigente nei termini appena evidenziati. Ciò chiarito, contrariamente a quanto sostenuto da Sorgenia, dev’essere restituito anche l’importo pagato dall’attrice a titolo di Iva sul costo addebitato a titolo di addizionale provinciale”.
La decisione in commento si inserisce in un filone giurisprudenziale che, in materia, ha visto pronunciarsi in vario modo sia giudici ordinari sia giudici tributari, e, soprattutto, la corte di Cassazione, una delle prime che riguardano aziende o cittadini di Lucca. Addirittura la corte di giustizia Europea ha affermato che: “Se il rimborso da parte del soggetto passivo risultasse impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d’insolvenza di quest’ultimo, il principio di effettività impone che l’acquirente debba essere in grado di agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie e che, a tal fine, lo stato membro preveda gli strumenti e le modalità procedurali necessari”.
C’è da scommettere che ci saranno altri contenziosi simili in futuro. Si vedrà.