Trasferimento negato al docente precario: il tribunale dà ragione all’insegnante

20 dicembre 2022 | 09:45
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Trasferimento negato al docente precario: il tribunale dà ragione all’insegnante

Aveva fatto ricorso dopo il diniego della scuola

Importante vittoria a tutela dei diritti degli insegnanti e degli altri dipendenti pubblici assunti a tempo determinato.

Con provvedimento emesso in via d’urgenza, la sezione lavoro del tribunale di Firenze ha stabilito che l’istituto dell’assegnazione temporanea (a sostegno della maternità e paternità per genitori di bambini fino a tre anni) si applica anche ai docenti  assunti a tempo determinato ed in particolare ai docenti titolari di supplenza annuale in formazione e prova.

In esito alla domanda presentata da un docente che, assegnato ad un istituto della provincia di Firenze, chiedeva di vedersi assegnato ad una sede di lavoro vicina al luogo di sua residenza in provincia di Lucca, l’amministrazione scolastica aveva risposto in maniera negativa adducendo come motivazione il fatto che l’insegnante non fosse assunto in  ruolo bensì titolare di contratto annuale in prova e dunque ancora “precario”.

Da qui il dipendente, sostenuto dalla Flc Cgil e con il patrocinio degli avvocati Pierfrancesco Petroni e Federica Brugiati del Foro di Lucca ha deciso di interporre ricorso d’urgenza al fine di tutelare il diritto all’assegnazione sul posto ambito  per esigenze familiari legate all’accudimento di figli di tenera età.

In accoglimento totale del ricorso, il tribunale ha stabilito che l’istituto dell’assegnazione temporanea che attiene la gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente successivamente alla sua instaurazione, opera in tutti i casi nei quali il dipendente pubblico sia genitore di minore di tre anni, sia assegnato ad una sede di lavoro posta in un luogo distante dalla dimora del  nucleo familiare, l’altro genitore lavori ed il posto sia vacante e disponibile, senza alcuna distinzione tra rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

“Secondo il provvedimento emesso dal tribunale di Firenze – spiega la Flc Cgil di Lucca -, considerata la valenza costituzionale dei beni protetti e cioè unità familiare, protezione della maternità e paternità nonché tutela dell’infanzia, il diniego generalizzato dell’istituto nei rapporti a tempo determinato, peraltro non esplicitato dalla norma, è stato dichiarato irragionevole e comunque contrario alla direttiva 1999/70/Ce, secondo l’interpretazione data della Corte di giustizia. Inoltre il Tribunale, respingendo sul punto le argomentazioni dell’amministrazione, ha specificato che non ricorre, una discriminazione alla rovescia nei confronti dei docenti di ruolo, tenuti ad accedere all’istituto nei limiti determinati dalle nuove assunzioni e della mobilità territoriale e professionale regolata dal contratto nazionale da cui l’assegnazione provvisoria in questione, disciplinata direttamente dalla legge, differisce per presupposti e, per l’attuazione, con autonomia rispetto alle operazioni di mobilità”.