Risarcita per la morte del marito in ospedale ma la Cassazione annulla tutto

3 gennaio 2023 | 16:51
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Risarcita per la morte del marito in ospedale ma la Cassazione annulla tutto

La donna aveva denunciato i medici, poi assolti, ma non l’Asl. Gli ermellini: “Le parti chiamate in causa non coincidono”

La legge non ammette ignoranza, purtroppo verrebbe da dire in questo caso, perché un scelta di linea giudiziaria si è rivelata un boomerang e la donna che aveva vinto in primo e secondo grado una causa di risarcimento danni per la morte del coniuge e che era stata liquidata con al sentenza di appello con 180mila euro ora dovrà restituire i soldi all’Asl Toscana nord ovest. La suprema corte di Cassazione ha annullato e senza rinvio le decisioni dei giudici fiorentini di secondo grado che avevano confermato quella dei colleghi di Lucca e decidendo nel merito (circostanza molto rara9) ha rigettato a monte la richiesta di risarcimento danni.

Gli ermellini hanno però compensato le spese di giudizio. Tutto iniziava il 10 agosto del 2003 quando l’uomo finiva al pronto soccorso del Versilia per una insufficienza respiratoria acuta, ma il 14 agosto dopo pochi giorni quindi moriva. Da quel tragico evento la moglie decideva di denunciare i medici che lo avevano avuto in cura per omicidio colposo e si costituiva parte civile nel processo penale. La donna e i suoi legali non hanno chiamato in causa l’ospedale oggi rientrante nell’Asl Toscana nord ovest. Due scelte giudiziarie che non hanno portato agli esiti sperati.

Nel procedimento penale i medici, infatti, venivano assolti e con la formula “perché il fatto non sussiste” e la costituzione di parte civile in questi casi segue inesorabilmente gli esiti del processo. La sentenza penale passa in giudicato e a quel punto, solo a quel punto, la donna decide di chiedere i danni civili all’Asl Toscana nord ovest e nei primi due gradi di giudizio ottiene il risarcimento da 180mila euro. Ma a quel punto è l’azienda sanitaria che ricorre in Cassazione e i giudici di Piazza Cavour nei giorni scorsi le hanno dato pienamente ragione. La donna non era costretta a costituirsi parte civile e avrebbe potuto attendere gli esiti penali per poi decidere se agire in sede civile, anche dopo l’assoluzione penale, e le due sentenze non si sarebbero influenzate a vicenda perché sono due procedimenti autonomi, ma soprattutto non avendo chiamato in causa l’ospedale Versilia nel processo penale ora non avrebbe potuto chiedergli i danni in sede civile.

Questo perché scrivono chiaramente gli ermellini in sentenza “l’’imputabilità dell’unico danno a più soggetti è, quindi, condizione necessaria e sufficiente perché possa ravvisarsi la solidarietà nel debito, sia di fonte contrattuale, sia di fonte extracontrattuale. Alla luce di quanto evidenziato, ne consegue che, nella fattispecie in esame, l’assenza di coincidenza soggettiva tra le parti del giudizio penale e quelle del giudizio civile di danno non è dirimente per escludere l’efficacia extrapenale del giudicato di assoluzione dei medici ausiliari dell’ospedale Versilia in favore di quest’ultima struttura sanitaria”.

In altre parole non deve esserci coincidenza tra la sentenza penale e quella civile ma deve esserci coincidenza tra le parti chiamate in causa e se si è scelta altrimenti manca la cosiddetta “chiamata in solido” e quindi non si possono poi chiedere i danni a terze parti che non hanno preso parte al processo penale e siccome si è scelta la via della costituzione civile nel procedimento penale che è terminato con un’assoluzione definitiva la parte civile deve seguire le decisioni dei giudici penali. Per cui scrive in sentenza la Cassazione: “Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito della causa., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in ragione della fondatezza, nei termini innanzi evidenziati, dell’eccezione di giudicato favorevole proposta dalla Asl Toscana nord ovest ricorrente, la quale comporta il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla donna ed ex moglie ed erede del defunto. L’esito altalenante dei giudizi di merito e la rilevanza delle questioni trattate consente la compensazione integrale delle spese processuali dell’intero giudizio”. Il caso è chiuso.