Condannato in abbreviato ma non aveva chiesto riti alternativi: sentenza annullata

24 gennaio 2023 | 13:04
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Condannato in abbreviato ma non aveva chiesto riti alternativi: sentenza annullata

La Cassazione ha dato ragione a un 36enne lucchese: nel frattempo il reato di ricettazione si era prescritto

Condannato in primo grado in abbreviato a un anno e 4 mesi di reclusione per ricettazione, in abbreviato dal gup del tribunale cittadino, nel 2016, pena poi ridotta in appello nel 2021, ma lui non aveva mai richiesto “riti alternativi”, al contrario voleva essere processato col rito ordinario, come suo diritto.

Ora la suprema corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna perché ad ogni modo il reato nel frattempo è andato in prescrizione, ma ha inteso comunque sottolineare che i suoi motivi di ricorso erano fondati: qualche meccanismo giudiziario non aveva funzionato ed era andato evidentemente in tilt.

Si legge infatti nella sentenza degli ermellini: “Il ricorso non è inammissibile perché il motivo inerente l’applicazione delle diminuente per il rito abbreviato, mai richiesto dal ricorrente, consentito e connotato da specificità, non risulta manifestamente infondato. La difesa non ha proposto una lettura alternativa, rispetto a quella dei giudici di merito, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, ma ha valorizzato alcune risultanze per mettere in dubbio che effettivamente fosse mai stato richiesto l’accesso al rito abbreviato da parte dell’imputato, anche evidenziando la mancanza di motivazione sulla specifica eccezione sollevata sul punto in appello. Le argomentazioni svolte dal ricorrente consentono di escludere che il motivo proposto risulti manifestamente infondato, considerato che non muove sul fatto. La corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione”.

Il 36enne residente in Lucchesia, aveva proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo con il quale aveva appunto rilevato l’inosservanza di norme processuali stabilite, a pena di nullità. Precisava, sempre in sede di ricorso per Cassazione, come avesse richiesto di accedere al rito abbreviato in un primo momento, al quale tuttavia il pm non prestava il consenso. Si procedeva quindi con il rito ordinario e l’imputato acconsentiva ad acquisire tutti gli atti d’indagine. All’esito della camera di consiglio tuttavia il tribunale cittadino, come emerso dal resoconto dei giudici di piazza Cavour, affermava la penale responsabilità dell’imputato e lo condannava alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 400 euro di multa con la riduzione della pena per la scelta del rito abbreviato, rito che non era mai stato richiesto. In secondo grado veniva poi specificamente sollevato motivo sul punto, ma la corte d’appello di Firenze insisteva che il procedimento era stato concluso ad esito di rito abbreviato. Ma non era in concreto mai stato richiesto il rito abbreviato e dunque la sentenza si doveva ritenere nulla per violazione del principio della domanda.

Anche il procuratore generale presso la Cassazione aveva richiesto l’annullamento della condanna come poi in effetti ha fatto la corte, per sopravvenuta prescrizione ma sottolineando in sentenza che avrebbe accolto in ogni caso il suo ricorso. Giustizia è fatta, anche se con ritardo.