Doppio obbligo di presentazione alla pg per le partite della Lucchese, provvedimento annullato per un tifoso

La Cassazione ha rinviato gli atti al tribunale
Giovane tifoso della Lucchese, dopo alcune vicende che avevano portato a procedimenti giudiziari nei suoi confronti per episodi di violenza, lo scorso anno era stato condannato anche dal gip del Tribunale cittadino che aveva accolto le cosiddette misure accessorie della Questura di Lucca. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lucca infatti aveva convalidato il provvedimento impositivo del 19 aprile scorso emesso dal questore di Lucca a suo carico consistente tra l’altro nell’obbligo di presentazione di quest’ultimo all’autorità di polizia per otto anni in coincidenza, e comunque secondo le modalità stabilite, di ogni incontro di calcio della compagine della Lucchese.
Ma per alcune occasioni gli era stato imposto addirittura il doppio obbligo di presentazione e per la suprema corte di Cassazione questo è “un po’ troppo” nel bilanciamento degli interessi legati alla pubblica sicurezza e alla libertà personale. Per tali motivi gli ermellini, solo su questo punto specifico, hanno accolto il suo ricorso, rinviando gli atti al Tribunale di Lucca per un nuovo esame.
Al 28enne lucchese e tifoso della squadra cittadina era stato imposto l’obbligo di presentazione alle forze di polizia durante lo svolgimento delle partite di calcio e per quelle in trasferta tale obbligo era stato raddoppiato. La Cassazione ritiene che questo punto vada esaminato in modo più approfondito. Scrivono infatti i giudici di Piazza Cavour in sentenza: “Alla stregua delle considerazioni che precedono, e tenuto conto della oggettiva gravosità dell’obbligo così previsto in capo al ricorrente, la verifica di ragionevolezza insita nel controllo del Giudice della convalida deve concernere – ed in proposito ciò non è avvenuto – il contemperamento delle esigenze di pubblica sicurezza, e di controllo del soggetto destinatario del provvedimento impositivo, con i diritti della persona a non essere limitata nei propri movimenti al di là della tutela della pubblica incolumità per le finalità previste dalla legge”.
E ancora: “In tal senso l’ordinanza impugnata, in accoglimento del motivo di ricorso, va annullata limitatamente all’obbligo della doppia presentazione presso l’autorità di pubblica sicurezza per gli incontri della Lucchese disputati in trasferta, rimettendo al Tribunale di Lucca, quale giudice del rinvio, un nuovo esame circa la necessità di prevedere una duplice presentazione all’autorità di pubblica sicurezza per siffatte occasioni sportive, ovvero determinando al riguardo specifiche diverse conformazioni dell’obbligo in relazione alla mobilità geografica e alle distanze chilometriche dal luogo di residenza in Lucca”. In definitiva, pertanto, è stato ritenuto fondato solamente il primo motivo di ricorso mentre è stato rigettato il resto dei profili di impugnazione del provvedimento del gip di Lucca. Ora la parola passa nuovamente al tribunale cittadino sul punto.