Violato il principio di rotazione, annullato l’affidamento del servizio di allerta del Comune di Lucca

Il Tar ha dato ragione a una delle ditte non selezionate non riconoscendo la possibilità di una deroga e impone una nuova procedura escludendo l’azienda inizialmente assegnataria
Annullato dal Tar un affidamento diretto del Comune di Lucca, per violazione del principio di rotazione.
Questa la sintesi della sentenza dei giudici amministrativi fiorentini che nel tardo pomeriggio di oggi (31 gennaio) hanno pubblicato le loro decisioni e relative motivazioni in merito al ricorso che era stato presentato da una delle ditte invitate dal Comune di Lucca la scorsa estate. Il Tar ha disposto l’annullamento della determina di aggiudicazione e ordinato all’amministrazione comunale lucchese di “rinnovare le operazioni di valutazione delle offerte e di concludere la procedura, senza considerare la precedente aggiudicataria”, che di fatto è esclusa dall’affidamento futuro. I giudici non hanno assegnato alla ditta ricorrente tale affidamento ma hanno stabilito che il Comune deve rifare la procedura escludendo la ditta a cui aveva invece affidato i lavori.
Si tratta del servizio di “informazione pubblica e allertamento multipiattaforma” per la durata di due anni e del valore presunto, come recita il documento del Comune, di 15700 euro più iva, per un totale quindi di circa 19mila euro, per ciascun anno di servizio, perché l’offerta prevedeva un affidamento di un anno rinnovabile poi per un altro anno. Si legge in sentenza: “L’azione di annullamento risulta assolutamente fondata e deve pertanto essere accolta. A questo proposito, risulta del tutto assorbente l’esame del secondo motivo di ricorso relativo alla violazione del principio di rotazione, espressamente richiamato, come limite generale all’affidamento dei contratti sotto soglia. Come ampiamente noto, una giurisprudenza ormai sostanzialmente stabilizzata ha individuato le ipotesi in cui, in via eccezionale, risultano possibili affidamenti in deroga al principio di rotazione. L’accoglimento dell’azione di annullamento della determinazione di aggiudicazione importa poi anche la declaratoria del contratto tra la stazione appaltante e l’aggiudicataria perfezionatosi, per scambio di corrispondenza commerciale, in data 1 settembre 2022”.
La difesa del Comune
L’affidamento era stato preceduto da “ricerca di mercato preliminare ufficiosa” tra sette imprese selezionate dalla stazione appaltante (di cui solo quattro avevano manifestato interesse alla partecipazione alla procedura) ed avveniva in deroga al principio di rotazione, avendo ricoperto la ditta affidataria il ruolo di precedente gestore del servizio; in particolare, la deroga al principio di rotazione era giustificata dal Comune dalla seguente motivazione: “Il Rup (responsabile unico del procedimento) ha individuato l’operatore economico all’interno dell’elenco per i servizi e le forniture gestito dall’ente e ha dichiarato che non è stato possibile osservare il principio di rotazione in quanto è stata interpellata anche la ditta uscente, che ha svolto il servizio in essere in modo diligente, professionale e affidabile, in quanto il mercato in esame è costituito da un numero limitato di prodotti e si rendeva altresì necessario un confronto tecnico economico del servizio attualmente in essere. Il Rup ha disposto tuttavia un’indagine esplorativa informale tra sette operatori economici, di cui solo 4 hanno partecipato. La ditta uscente ha presentato l’offerta più vantaggiosa per economicità ed efficacia in termini di prestazioni richieste come servizi”.
La sentenza
Ma per il Tar le argomentazioni del Comune non sono valide. Scrivono chiaramente i giudici in sentenza: “Al di là della sostanziale inidoneità delle nuove argomentazioni contenute negli atti defensionali del Comune ad integrare la motivazione dell’atto impugnato, manifestamente irrilevante risulta poi il riferimento, contenuto negli atti dell’amministrazione comunale di Lucca, alla giurisprudenza che ha affermato l’inoperatività del principio di rotazione nelle ipotesi in cui la stazione appaltante di cui l’amministrazione decida l’affidamento del servizio a mezzo di procedura aperta, risultando evidente come la procedura in discorso non fosse per nulla aperta, ma limitata ai sette operatori selezionati dalla stazione appaltante”. Da queste categoriche motivazioni la sentenza in cui il Tar “dispone l’annullamento della determinazione dirigenziale 18 luglio 2022, numero 1497 del Comune di Lucca; dichiara l’inefficacia del contratto tra la stazione appaltante e l’aggiudicataria perfezionatosi, per scambio di corrispondenza commerciale, in data 1 settembre 2022”.
La parola ora passa al Comune che può rivolgersi al Consiglio di Stato sia in sede cautelare per chiedere la sospensione momentanea dell’esecutività della sentenza del Tar prima di andare al giudizio di merito di secondo grado, o adeguarsi alle decisioni dei giudici fiorentini senza fare appello. Si saprà solo nei prossimi giorni.