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Personale Ata nelle scuole, compenso accessorio anche per i precari con brevi supplenze

4 febbraio 2023 | 13:30
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Personale Ata nelle scuole, compenso accessorio anche per i precari con brevi supplenze

Anche il tribunale di Lucca ha accolto la richiesta di una donna che aveva prestato servizio per diversi anni consecutivi pur non essendo di ruolo

Prima Milano, Foggia e Reggio Emilia e ora Lucca. Al personale Ata che ha svolto supplenze anche brevi ma continuative spetta in busta paga il compenso individuale accessorio, circa 90 euro all’anno. La quarta sentenza in Italia in merito all’argomento è a firma del giudice Antonella De Luca del tribunale di Lucca e andrà a consolidare la cosiddetta giurisprudenza su tutte le vicende analoghe che in Italia sono decisamente molte e diffuse in numerosi istituti scolastici.

Prima di queste sentenza il Miur riconosceva la spettanza solo al personale di ruolo e ai supplenti annuali e fino al termine delle lezioni. L’importo non viene purtroppo inserito ai supplenti brevi e saltuari che invece ne hanno diritto stando appunto alle sentenze dei tribunali.

Nel caso di Lucca, terminato con la sentenza pubblicata lo scorso 2 febbraio, la donna, difesa dall’avvocato Francesco Americo, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare il suo diritto a vedersi riconosciuta la voce retributiva del “compenso individuale accessorio” per gli anni scolastici 2018/19, 2019/2020 e 2020/21. E così è stato alla fine del procedimento giudiziario.

Si legge infatti in sentenza: “Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del compenso individuale accessorio per i periodi dettagliatamente indicati in parte motiva e in relazione al servizio effettivamente svolto; per l’effetto, condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spettanze  oltre rivalutazione ed interessi come per legge.  Condanna, altresì, il convenuto (Miur) a rimborsare alla parte ricorrente le spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in euro 2900 oltre rimborso spese forfetario del 15%, iva e cpa come per legge, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore del procuratore”.

Nel caso di specie la ricorrente ha prestato servizio negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2021 e 2020/21, in due istituti scolastici tra la Piana e la Media Valle di Lucca, in forza di contratti a tempo determinato, circostanza quest’ultima, pacifica e non contestata dal Miur, durante i quali la prestazione professionale resa era analoga ed equiparabile a quella svolta dal personale assunto a tempo indeterminato, dai supplenti annuali e dai supplenti fino al termine delle attività didattiche, ai quali è invece riconosciuta e attribuita l’indennità del compenso individuale accessorio.

In effetti, a ben vedere, la prestazione del personale Ata ha le medesime caratteristiche, sia di contenuto che di utilità, a prescindere dalla durata temporale dell’incarico, non ravvisandosi condizioni oggettive che consentano un differente trattamento retributivo, in relazione alla durata dell’incarico. Eppure, nonostante l’assenza di qualsivoglia differenza nello svolgimento delle mansioni, la ricorrente non si è visto riconoscere il compenso per aver svolto incarichi temporanei, ossia le cosiddette supplenze brevi o saltuarie, “subendo quindi un’ingiustificata disparità di trattamento. Per queste ragioni, suffragate dagli orientamenti, anche recenti, della giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano, sentenza 1347/2021; tribunale di Foggia, sentenza 4086/2020; tribunale di Reggio Emilia, sentenza 311/2021), la ricorrente ha diritto all’indennità pretesa con il ricorso”. Queste decisioni dei giudici aprono definitivamente la strada a chi ne ha diritto di richiedere al Miur tali compensi nel caso non gli siano stati riconosciuti in busta paga.