La moda sulle ruote? A Forte si può: l’Ape Malandra vince al Tar contro il Comune

La società che gestisce il negozio mobile ha impugnato la delibera dell’amministrazione che vietava il commercio itinerante
L’Ape Malandra ha battuto il Comune di Forte dei Marmi al Tar. Davide ha sconfitto Golia, ancora una volta. Il negozio mobile è uscito vincitore dal contenzioso davanti ai giudici amministrativi e potrà riprendere in tranquillità il suo commercio. Il Tar di Firenze ha infatti dato ragione a Moving Shop Italia s.a.s. di Valeria Ferlini contro il regolamento comunale che voleva impedire il suo commercio vagante su ruote di abiti di pregio.
La società ricorrente opera nel campo della moda e svolge attività di vendita itinerante utilizzando un veicolo Ape Piaggio, denominato Ape malandra, e dotato di un apposito allestimento per consentire, oltre al trasporto, anche l’esposizione e la vendita itinerante di capi di abbigliamento ed accessori. La società ha impugnato la delibera del Consiglio comunale 8 del 7 marzo 2022, con la quale il Comune di Forte dei Marmi ha apportato una modifica all’articolo 44 del proprio “regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche, in mercati, fiere, posteggi isolati ed in forma itinerante”, articolo rubricato “aree nelle quali è vietato l’esercizio del commercio itinerante”, introducendovi un comma terzo che prevede un’area di colore celeste (di cui all’allegato B) in cui è fatto divieto per motivi di viabilità, traffico e sicurezza stradale, di esercitare il commercio itinerante, in particolare nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre e nel resto dell’anno nei giorni di mercoledì e domenica quando si svolge il mercato settimanale di Piazza Marconi e nei giorni festivi. E ciò in quanto, vi si legge: “l’esercizio del commercio in forma itinerante risulta di particolare criticità per la viabilità in quanto la presenza di tali operatori è fonte di intralcio per la circolazione e di pericolo per automobilisti e passanti, stante il richiamo esercitato nei confronti degli automobilisti di passaggio che sovente fermano l’auto per operare i propri acquisti dai suddetti, creando assembramenti, nonchè situazioni di pericolo per gli altri utenti della strada e determinando, altresì, un peggioramento delle condizioni dell’aria per effetto dell’inquinamento conseguente all’accensione e spegnimento dei motori”.
La sentenza del Tar
“Nel caso di specie, il Comune di Forte dei Marmi, non emergendo altri superiori interessi pubblici, si è riferito più che altro ad esigenze afferenti alla circolazione stradale, le quali tuttavia non sembrano poter giustificare il sacrificio imposto all’attività imprenditoriale della ricorrente, la quale viene ad essere praticamente interdetta in tutto lo spazio cittadino frequentato da turisti e passanti e perciò appetibile dal punto di vista turistico-commerciale; tanto più che le criticità individuate dal Comune potrebbero essere risolte con altri rimedi meno drastici, quali ad esempio, una specifica regolamentazione/limitazione della circolazione stradale, ovvero mediante i poteri di controllo e sanzione da parte della polizia municipale in caso d’infrazioni delle norme che disciplinano il commercio itinerante. Per cui, come denunciato nel ricorso, risultano violati i principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, i quali sono certamente valutabili dal giudice amministrativo anche nella fattispecie in esame, in quanto non impingono il merito della discrezionalità amministrativa sottesa alla decisione presa, restando invece ancorati al percorso logico compiuto dal Comune nella ponderazione fra l’interesse privato e l’esigenza di tutela dell’interesse pubblico sopraindicato. In particolare, nel caso in esame, viene in gioco il parametro della necessarietà del mezzo adottato dall’amministrazione, in virtù del quale la scelta tra tutti i mezzi astrattamente idonei deve cadere su quello che comporti il minor sacrificio per il privato. Nel caso di specie, è evidente che l’obiettivo avuto di mira dal Comune avrebbe potuto essere conseguito con una misura meno penalizzante per gli operatori commerciali itineranti”.