Muratore licenziato in tronco dopo un infortunio vince la causa contro la ditta

16 marzo 2023 | 15:39
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Muratore licenziato in tronco dopo un infortunio vince la causa contro la ditta

Il giovane si era visto rimandare a casa rientrando dopo la convalescenza: impugnato il provvedimento, il tribunale scopre che nel contratto non era indicato il periodo di prova, addotto come motivo del licenziamento

A volte non basta trovare un posto di lavoro anche se solo a tempo determinato perché come in questo caso poi non si riceve il dovuto e bisogna ricorrere ai giudici per ottenere giustizia. E’ quanto accaduto a un muratore di origine straniera ma residente a Lucca e in regola con documenti e permesso di soggiorno che era stato assunto per tre anni da una ditta edile lucchese nell’ottobre del 2021.

Il giovane muratore inizia a lavorare il 4 ottobre ma il 2 di novembre rimane vittima di un incidente sul posto di lavoro e come avviene sempre in questi casi è intervenuta anche l’Inail e a seguito di visite mediche ufficiali viene comunicato alla società che potrà rientrare a lavoro il 18 dicembre. Il muratore quindi torna a lavorare ma il 22 dicembre la ditta gli comunica di non aver superato il periodo di prova e viene licenziato in tronco e per giusta causa, a detta della società.

Ma le cose non stanno affatto così per come è emerso in aula. I giudici lucchesi infatti dopo aver accolto il ricorso del giovane muratore hanno effettuato tutte le verifiche del caso e ciò che ne è venuto fuori ha dell’incredibile. Si legge infatti nella sentenza del Tribunale di Lucca a firma del giudice Alfonsina Manfredini pubblicata il 13 marzo scorso: “Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. Nell’atto introduttivo si deduce che il ricorrente ha lavorato come muratore alle dipendenze della ditta nel periodo dal 4 ottobre del 2021 al 2 novembre dello scorso anno, circostanze desumibili dalla documentazione prodotta (contratto di assunzione a tempo determinato per 3 anni ndr) quando era rimasto assente dal lavoro a seguito di un infortunio sul lavoro occorsogli proprio il 2 novembre in conseguenza del quale aveva riportato ferite all’orecchio, e l’Inail aveva certificato la sua possibilità di rientrare al lavoro per il giorno 18 dicembre ma il datore di lavoro gli aveva comunicato il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova con raccomandata del 22 dicembre 2021”. E qui inizia la parte più importante della vicenda perché il Tribunale di Lucca scopre che il contratto sottoscritto dalle parti per i 3 mesi a tempo determinato prevedeva un patto di prova senza indicazione della durata del periodo di prova stessa. Incredibile ma vero.

Ma ad ogni modo il periodo di prova era stati ampiamente superato alla data del 2 novembre. Prosegue infatti la sentenza: “Nel contratto sottoscritto dalle parti si legge che il contratto è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre, senza alcuna indicazione ulteriore e quindi senza che sia specificato se si tratti di giorni, settimane o mesi, pur osservandosi che, trattandosi di contratto di apprendistato potrebbe ragionevolmente ipotizzarsi che per un errore sia stata omessa la parola mesi, atteso che 3 mesi è il termine massimo di durata del periodo di prova nei contratti di apprendistato professionalizzante quale è quello sottoscritto dalle parti. Ciò posto e rilevato che in ogni caso il termine manca, la difesa del ricorrente correttamente rileva che non varrebbe a far venir meno l’illegittimità del licenziamento l’integrazione del patto di prova con il termine, di 5 giorni effettivi, di durata del periodo di prova previsto dal Ccnl edilizia pmi, atteso che il lavoratore ha svolto attività lavorativa dal 4 ottobre fino all’2 novembre 2021 e quindi per più di 5 giorni”.

Era quindi “altro” il motivo del licenziamento dell’uomo, difeso dagli avvocati Matteo Pennati Alessandra Grassi, che ad ogni modo è stato giudicato illegittimo dal Tribunale di Lucca che ha sentenziato: “accerta e dichiara la nullità del patto di prova di cui all’articolo 4 del contratto di lavoro sottoscritto tra le parti in quanto privo di specifica indicazione della durata della prova e conseguentemente dichiara illegittimo il licenziamento irrogato nei confronti del ricorrente; per l’effetto condanna la ditta, in favore del ricorrente, di una indennità pari a 2 mensilità da calcolarsi sulla base dell’ultima retribuzione di riferimento al pagamento di 2106,48 euro”. Questa la decisione del Tribunale cittadino, ognuno potrà trarne le conclusioni che vuole.