Il supermercato vuole demansionare il dipendente disabile: arriva lo stop del tribunale

19 marzo 2023 | 10:59
Share0
Il supermercato vuole demansionare il dipendente disabile: arriva lo stop del tribunale

La nota catena aveva chiesto di rivedere mansioni e turni ma il giudice l’ha negato dopo una perizia

Un dipendente disabile di una nota catena di supermercati ha rischiato il demansionamento o lo spostamento ad altre attività e turni ma il tribunale di Lucca ha rigettato con fermezza il ricorso della società datrice di lavoro condannandola anche a circa 5mila euro di spese legali.

La sentenza dello scorso 16 marzo, a firma del giudice Antonella De Luca, ha fatto piena luce e chiarezza sulla vicenda. La società aveva chiesto al giudice l’accertamento dell’idoneità specifica alle mansioni “anche disapplicando, ove occorra, i provvedimenti dell’Asl del 2019 e del 2020 che avevano prescritto alla società di assegnare alla donna disabile turni lavorativi diversi da quelli rivenienti dal contratto individuale di lavoro, in particolare di articolare la prestazione lavorativa con collocazione nell’unica fascia oraria antimeridiana”. Tutto questo al fine di cambiarle appunto le mansioni e spostandola anche in altri turni, nonostante le precise prescrizioni imposte dalla commissione medica dell’Asl che la società aveva chiesto di “rivedere” ed eventualmente di “disapplicare”.

Tentativo che non è andato a buon fine perché il tribunale con parole lapidarie ha motivato la sua decisione di dare torto alla società e ragione alla lavoratrice disabile. Nel corso del processo, infatti, il giudice ha disposto anche una perizia (ctu) per verificare lo stato attuale di salute della donna e le prescrizioni dell’Asl che ha confermato in toto le precedenti conclusioni mediche in sede di commissione nel 2020. La società non contestava lo stato di disabilità della donna o la sua gravità ma avrebbe voluto appunto modificare le sue mansioni attuali dopo la verifica dell’idoneità specifica. La donna lavora solo nel turno di mattina perché nel pomeriggio effettua sedute di fisioterapia per la sua disabilità e assume anche farmaci che le consentono poi di affrontare la sera e la notte in sicurezza e tranquillità. Inoltre le prescrizioni della commissione medica dell’Asl obbligavano la società a “Non adibire ad attività comportanti pesi sopra 2 chilogrammi limitando, l’elevazione degli arti superiori oltre la linea delle spalle. Adibire la lavoratrice al turno lavorativo nella fascia oraria mattutina. Infine, si rileva che la suddetta condizione (idonea alla di addetta all’insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita con le limitazioni/ prescrizioni sopraindicate) consente alla donna un adeguato funzionamento globale nel rispetto di quanto previsto in materia di collocamento lavorativo dei disabili”. Il perito del Tribunale cittadino ha confermato tali prescrizioni e il giudice ha quindi rigettato tutte le richieste della società.

Si legge infatti molto chiaramente in sentenza: “D’altra parte è evidente come l’assunzione serale delle terapie, con il riposo notturno, consente alla donna la mattina di poter svolgere adeguatamente la propria attività lavorativa senza dover gravare sui colleghi di lavoro, consentendole di adoperarsi anche sotto il piano lavorativo in modo dignitoso pur a fronte del suo stato di disabile. Le conclusioni della consulenza vengono condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell’indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici. Il ricorso va pertanto rigettato”.