Niente campi di padel di fronte all’abitazione: il Tar dà ragione ai proprietari

22 marzo 2023 | 16:53
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Niente campi di padel di fronte all’abitazione: il Tar dà ragione ai proprietari

Il tribunale amministrativo ha ritenuto che i problemi acustici per la vicinanza alle case sia irrisolvibile

Sono in tre i proprietari a Forte dei Marmi, in via Cristoforo Colombo 79, di un’abitazione circondata da ampio giardino. Sul lato opposto della via Colombo sorge un impianto sportivo, il Tennis Europa, gestito dalla società omonima e già dotato di cinque campi da tennis.

Con permesso di costruire del 4 aprile 2022, il Comune di Forte dei Marmi ha consentito alla società la realizzazione di due campi da padel coperti in luogo di uno dei campi da tennis esistenti e, per la precisione, di quello immediatamente prospiciente l’abitazione dei ricorrenti. Il progetto, che i ricorrenti riferiscono di aver visionato a seguito di accesso agli atti, prevede l’installazione di una copertura geodetica comune ai due campi, alta al colmo poco meno di dieci metri e rivestita in teli di pvc sfilabili, circondata da una barriera antirumore. Il titolo contiene alcune prescrizioni speciali relative al divieto di realizzare l’impianto di illuminazione artificiale, alla effettiva disponibilità dei parcheggi previsti dal progetto, alla posa in opera della barriera antirumore, agli orari di apertura dei campi solo in orario diurno, alla schermatura della barriera antirumore con essenze vegetali sempreverdi.

Il permesso di costruire è stato impugnato dai cittadini, i quali, sulla scorta di sei motivi hanno chiesto che il Tar ne pronunci l’annullamento, lamentando le ricadute negative della presenza di una struttura così impattante a ridosso del confine stradale e della loro proprietà. E i giudici amministrativi hanno accolto il loro ricorso e annullato i permessi comunali. In una lunga e articolata sentenza pubblicata oggi (22 marzo) il Tar ha fondamentalmente ritenuto che i problemi acustici per la vicinanza alle abitazione sia irrisolvibile. Si legge infatti in sentenza: “Lo sport del padel, che prevede l’utilizzo delle pareti laterali del campo per farvi rimbalzare la palla colpita dalle racchette dei giocatori costituirebbe una disciplina per definizione rumorosa e non avrebbe pertanto potuto essere assentita per espressa scelta dello strumento urbanistico, la cui rigorosa formulazione non consentirebbe ad avviso dei ricorrenti neppure l’impiego di sistemi di mitigazione acustica”.

E ancora: “Una relazione acustica è stata prodotta anche dal Comune di Forte dei Marmi, che nell’ottobre del 2022 ha condotto una propria campagna di misurazioni fonometriche presso i campi da padel del Tennis Europa, giungendo a ritenere rispettati i limiti di emissione/immissione sonora di zona. Non occorre, peraltro, approfondire se tale conclusione possa considerarsi affidabile dal punto di vista tecnico, giacché non è possibile assegnare alla relazione tecnica comunale l’indebita funzione di integrare ex post la motivazione del provvedimento impugnato e di superare i dubbi ingenerati dalle incongruenze presenti nella previsione di impatto acustico originariamente presentata dalla controinteressata e non risolti, come avrebbero dovuto, nel corso dell’istruttoria che ha condotto al rilascio del permesso di costruire: è appena il caso di sottolineare che, per potersi assegnare alle nuove indagini comunali un qualche valore ai fini della convalida del titolo, l’attività di verifica si sarebbe dovuta svolgere quantomeno in contraddittorio con i ricorrenti, che invece vi sono rimasti estranei“.

E infine: “Per le stesse ragioni, non è possibile servirsi della nuova relazione acustica prodotta in giudizio dalla controinteressata per integrare le lacune istruttorie e motivazionali del provvedimento impugnato, tanto più che anche le nuove rilevazioni eseguite dal Tennis Europa, come pure dal Comune, non sembrano rispondere alla previsione di legge 447/1995, secondo cui i valori limite di immissione vanno misurati in prossimità dei ricettori (le misurazioni della controinteressata sono state effettuate lungo la viabilità, quelle del Comune al confine della proprietà dei ricorrenti e non in prossimità dell’abitazione). In forza di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere accolto“.

Queste le decisioni di merito del Tar di Firenze sulla vicenda. Un altro ricorso, identico al precedente, è stato vinto da due proprietari di una casa di via della Barbiera, l’altra strada interessata dalla costruzione.