Il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro azienda di Lucca respinto… per un secondo

Il procedimento non è stato accolto per una questione… di tempi astronomici
Quel ricorso per un secondo che è costato anche 10mila euro di spese di lite all’Agenzia delle entrate che dopo la sentenza della suprema corte di Cassazione avrà dovuto anche “sistemare” le lancette dell’orologio. Le decisioni degli ermellini infatti sono state prese sulla base di motivazioni scientifiche e le motivazioni della pronuncia sembrano un piccolo trattato di astrofisica ma trattandosi di ultimo grado di giudizio tali argomentazioni finiranno inevitabilmente per consolidare e orientare la cosiddetta giurisprudenza di merito.
Alcuni anni fa la guardia di finanza di Lucca a seguito di una serie di indagini nei confronti di una società immobiliare cittadina ipotizzava reati legati e indebite detrazioni di imposta per fittizie compravendite e da queste segnalazioni erano venuti fuori procedimenti penali e tributari. Risolti i problemi con la giustizia penale la società lucchese propone ricorso alla commissione tributaria provinciale contro le sanzioni dell’agenzia delle entrare e anche in questa sede i giudici danno ragione alla società e torto all’agenzia.
A quel punto l’agenzia propone appello alla commissione tributaria regionale toscana ma perde anche il secondo round. Restava solo il ricorso per Cassazione che è stato respinto perché proposto tardivamente, un secondo in ritardo ma tale da far scattare il nuovo giorno quando oramai il ricorso non era più presentabile a norma di legge. E qui a Piazza Cavour si è aperta la discussione di tipo scientifico più che altro, perché proprio il 2016 è stato un anno che è durato un secondo in più. A volte, infatti, il Servizio internazionale di rotazione della Terra e sistemi di servizio, abbreviato Iers, che è un organismo internazionale nato nel 1987 per decisione dell’Unione astronomica internazionale, aggiunge o toglie un secondo, e proprio nel 2016 alla mezzanotte del 31 dicembre è stato aggiunto un leap second o secondo intercalare all’ora di riferimento di tutto il mondo, quella che gli addetti ai lavori chiamano tempo universale coordinato (Utc) che si basa sull’orologio atomico dell’osservatorio di Greenwich che scandisce il tempo dell’intero pianeta.
Come orologio la Terra è molto meno stabile e precisa degli orologi atomici perché il movimento del nostro pianeta è soggetto a ogni tipo di variazione per effetto di fenomeni quali le maree o le influenze gravitazionali. Gli orologi atomici accumulano invece l’errore di appena un secondo nell’arco di 30 milioni di anni. Nel caso giudiziario l’agenzia delle entrate secondo la Cassazione avrebbe inviato la pec contenente il ricorso alle 00,00,00 del 16 dicembre del 2016, con ricevuta di notifica delle 00:00:01. cioè quando in entrambi i casi era già scattato il 17 dicembre. E il secondo intercalare quell’anno fu aggiunto solo alla notte del 31 dicembre. E la notifica si perfezione con la ricevuta e non con l’invio ma in ogni caso era tardi: di un secondo ma tardi. E a niente sono servite le argomentazioni dell’agenzia su quel secondo in più aggiunto al 2016.
Il riferimento temporale ai fini delle trasmissioni a mezzo pec, è dunque l’Utc, questo rappresenta una scala di tempo che, parametrata al fuso orario o corrispondente per ciascun Paese (in Italia, +1 o +2, a seconda che sia in vigore l’ora solare o l’ora legale), è stata adottata dall’Iers, sotto l’egida dell’Onu, con sede a Ginevra, e diffusa a livello planetario già a partire da prima della sua esistenza nel 1972. Conviene dunque sincronizzare bene gli orologi e agire per tempo.
La storica e rara sentenza della Cassazione
Si legge infatti nella sentenza degli ermellini: “Pertanto, quale ulteriore corollario, si ha che il riferimento alla ricevuta di accettazione generata entro le ore 24 , come indicato dalla più volte citata corte Costituzionale, deve essere letto nel senso che la ricevuta in discorso, ove si tratti di notificazione di una impugnazione, deve essere generata al più tardi entro la ventiquattresima ora dell’ultimo giorno, ossia entro le ore 23:59:59. Il discorso, naturalmente, può complicarsi ove un evento simile a quello da cui si origina la questione in esame, indubbiamente al limite, oltre che di sicura n rarità, che si svolgesse con la medesima tempistica dovesse intervenire in uno dei giorni oggetto di adeguamento mediante addizione del secondo intercalare, ma il problema è certamente irrilevante nel caso che occupa, giacché il 12 dicembre 2016 non venne interessato dalla questione. Pertanto, sia in forza della prospettazione dell’Agenzia ricorrente, sia in base alle risultanze del messaggio originale”documentato dalla stessa in o assenza di qualsiasi ulteriore questione circa la funzionalità e l’adeguatezza del sistema informatico di gestione della posta elettronica, neppure adombrata, emerge che il ricorso stesso venne avviato all’invio telematico in modo inequivocabile, il 13 dicembre 2016 alle ore 00:00:00, cioè quando il termine lungo (ex articolo 327 del codice di procedura penale) era già irrimediabilmente scaduto, con ricevuta di notifica delle 00:00:01. Il termine di impugnazione deve intendersi irrimediabilmente scaduto, per essere già iniziato il nuovo giorno, restando irrilevante che il ricorso sia stato già avviato alla spedizione dal mittente prima di tale momento. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in 10.000 euro”. Il raro e singolare caso, destinato a fare scuola, è chiuso.