Auto in sosta nel parcheggio privato ma senza assicurazione: l’automobilista deve pagare la multa

6 aprile 2023 | 17:49
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Auto in sosta nel parcheggio privato ma senza assicurazione: l’automobilista deve pagare la multa

Anche la Cassazione ha confermato la sanzione

Auto senza assicurazione ma parcheggiata in una zona di sosta privata, se è comunque possibile la circolazione resta valida la sanzione, così come pure il sequestro ai fini di confisca dell’automobile. Un cittadino di Lucca ha provato ad andare fino in fondo arrivando con i suoi ricorsi sul tavolo dei giudici della suprema corte di Cassazione ma anche gli ermellini gli hanno dato torto come era successo in primo e secondo grado rispettivamente davanti ai giudici di Lucca e Firenze. L’uomo si era visto recapitare la multa da 800 euro più il fermo amministrativo e pensando di aver ragione non ha pagato e ha impugnato le sanzioni.

La multa è poi salita a 1600 euro e nel frattempo il sequestro dell’auto e divenuto confisca. Il ricorrente ha sostenuto che l’area dove era parcheggiata l’autovettura fosse di proprietà privata, ma non ha dimostrato che la via Conca Vecchia di Massarosa fosse privata ed inibita al passaggio delle auto di terzi, anche per la sosta temporanea. A fronte di tanto, nel 2919 la corte d’Appello di Firenze aveva affermato in sentenza di secondo grado che: “Il parcheggio è comunque aperto alla circolazione, ragione per cui non è seriamente contestabile l’obbligo assicurativo, la cui ratio risiede nella esigenza che il veicolo, per quanto in sosta, possa essere coinvolto in sinistri stradali o possa essere causa o concausa degli stessi”.

Si tratta di una valutazione di fatto, astrattamente plausibile perché riferita alla visione diretta delle fotografie dei luoghi, e dunque insindacabile in sede di legittimità. E anche i giudici della Cassazione hanno ratificato le decisioni dei colleghi e respinto i 9 motivi di ricorso a cui si era affidato l’uomo tramite il suo legale per vincere la causa nell’ultimo grado di giudizio. Si legge nella sentenza degli ermellini: “Pare alla corte che, fondando la sua valutazione sull’esame diretto delle prove documentali in atti, il Tribunale di Firenze abbia implicitamente disatteso il motivo, valutando le deposizioni non decisive. Del resto, la circostanza di essere i testi escussi proprietari esclusivi di quella area e di aree adiacenti non elimina la possibilità che l’area fosse comunque aperta al pubblico, secondo la giurisprudenza segnalata dallo stesso Tribunale fiorentino. La definizione di strada, che comporta l’applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva”. La Cassazione ha dunque rigettato il ricorso ma accolto l’istanza sulle spese legali diminuite e fissate in “sole” 900 euro. Il caso è chiuso. La strada privata non deve essere accessibile in alcun modo a terze persone, con catene o cancello, per evitare sanzioni e sequestri.