Assunta per 20 ore settimanali ne lavora il doppio e con mansioni superiori: risarcita dal giudice con 15mila euro

16 aprile 2023 | 11:55
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Assunta per 20 ore settimanali ne lavora il doppio e con mansioni superiori: risarcita dal giudice con 15mila euro

La dipendente di una cooperativa lucchese si è vista riconoscere i suoi diritti dal tribunale

Il mercato del lavoro nasconde anche molte insidie per chi cerca un impiego e per chi lavora, e dietro i numeri relativi ad assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, spesso si celano imprevisti di vario genere e tipo.

È il caso di una giovane lucchese che era stata assunta a tempo determinato da una cooperativa cittadina che a sua volta offre prestazioni nel settore della logistica alle principali società di corrieri che operano in zona per lo spostamento di merci. La donna lavora da giugno 2019 fino a settembre del 2020 con un contratto part time e a termine che viene rinnovato nel tempo un paio di volte. L’inquadramento è relativo al sesto livello del contratto di settore. Ma sin dal primo giorno si rende conto che l’orario di lavoro non corrisponde a quello del contratto che aveva firmato e nemmeno le mansioni. Era stata infatti assunta come operaia per 20 ore a settimana ma in realtà non solo lavorava per 40 ore a settimana ma con incarichi che nulla avevano a che fare con quanto sottoscritto in sede di assunzione.

Inutili e vani i tentativi di “far ragionare” la cooperativa. A quel punto decide di rivolgersi al tribunale di Lucca tramite il suo legale di fiducia, l’avvocatessa Silvia Fantozzi. E il giudice Alfonsina Manfredini del tribunale cittadino le ha dato ragione e con la sentenza pubblicata lo scorso 13 aprile ha condannato la cooperativa a pagare circa 15mila euro di differenze retributive e 3500 euro di spese di lite e di giudizio. Durante il processo, infatti, tramite documenti e testimonianze, è emerso che l’orario contrattualmente pattuito era appunto part time a 20 ore settimanali, ma l’orario effettivo era sempre stato full time e la donna aveva sempre lavorato per cinque giorni a settimana e per 8 ore al giorno, senza potersi allontanare nemmeno durante la pausa pranzo, dovendo rimanere presente per eventuali necessità dei corrieri/clienti.

In base al contratto sottoscritto lei avrebbe dovuto svolgere mansioni di operaia con inquadramento al sesto livello, ma le mansioni da lei in concreto svolte consistevano nel quantificare ogni giorno per ciascun cliente le consegne realizzate, trasmettere mensilmente questi dati all’amministrazione, registrare i contrassegni incassati dai vari autisti, provvedere ad imputarli a ogni singolo cliente; intrattenere rapporti con alcuni clienti che si rivolgevano al magazzino di Lucca.

Gestiva inoltre i rapporti con i clienti, intratteneva i rapporti con i destinatari finali della merce per la consegna o il ritiro dei pacchi degli orari in cui il magazzino era chiuso; predisponeva tutta la documentazione relativa ai mezzi di trasporto e si occupava delle scadenze e di tutti gli adempimenti relativi all’assicurazione dei mezzi e alle revisioni dei mezzi di trasporto; consegnava ai dipendenti addetti al magazzino i documenti di lavoro (cioè contratti, buste paga e ogni altra documentazione); procedeva giorno per giorno alla registrazione delle presenze del personale addetto al magazzino e a fine mese trasmetteva all’amministrazione i dati relativi alle presenze. Infine era suo compito procedere agli acquisti di beni di prima necessità per il magazzino (carta, cancelleria e tutto quanto altro necessario per l’ufficio).

Si legge dunque in sentenza: “Quindi le mansioni da lei svolte non erano riconducibili al sesto livello del Ccnl merce logistica in cui era stata inquadrata, poiché in tale livello sono ricompresi i lavoratori che svolgono attività semplici (lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un breve periodo di addestramento pratico). Ella piuttosto avrebbe dovuto essere inquadrata nel quarto livello, in cui sono ricompresi i lavoratori che, con mansioni d’ordine e con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative e/o tecniche-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l’esperienza di lavoro e la formazione professionale e le cui mansioni sono svolte sulla base di predisposizione o con procedure predeterminate e che comportano una limitata responsabilità e autonomia. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto”.

Queste le decisioni del tribunale di Lucca. Non basta trovare un lavoro, purtroppo.