Stop al noleggio dei risciò nel 2019, il Comune dovrà risarcire le società

Il Tar, che aveva già sospeso l’ordinanza in via cautelare, dà ragione alle ditte: da liquidare il 25 per cento dei mancati ricavi
Biciclette sì, ma niente risciò nel centro storico e sulle mura, il Comune condannato a pagare i danni per i divieti imposti nel 2019, poi revocati dal Tar, perché giudicati “contra ius”, cioè lesivi di interessi tutelati dalla legge.
Il Comune di Lucca dovrà dunque risarcire i danni alle società di noleggio per il periodo di stop al noleggio. Questa la decisione di merito del Tar di Firenze che già in sede cautelare aveva annullato il provvedimento comunale. Il 12 maggio scorso con la sentenza di merito i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso delle società di noleggio e condannato il Comune a pagare i danni da calcolare a seconda dei mancati guadagni (e non ricavi) di ogni singola ditta, più 3500 euro di spese legali.
Si legge infatti in sentenza: “Sussistono tutti gli elementi che connotano l’illecito aquiliano da violazione di interesse legittimo. Il comportamento tenuto dal Comune di Lucca è indubbiamente contra ius avendo violato le regole che governano l’esercizio della potestà amministrativa così come individuate nella sentenza che ha annullato il provvedimento impugnato e, avendo, al contempo, leso una posizione sostanziale di carattere non meramente strumentale quale è l’interesse oppositivo dei ricorrenti alla continuazione senza restrizioni dirette o indirette all’esercizio della propria attività economica”. In altre parole per il Tar di Firenze nel caso di specie risultano essere state violate dal Comune di Lucca regole basilari dell’esercizio della potestà amministrativa tra cui quali il principio di proporzionalità e la aderenza fra il quadro fattuale rappresentato nel provvedimento e quello effettivo così come accertato dalla sentenza che lo ha annullato. “E ciò senza che sussistessero dimostrati elementi di complessità giuridica o tecnica”. Quanto al nesso causale fra condotta illecita comunale e il lamentato danno economico conseguente, secondo la logica civilistica del “più probabile che non”, i giudici hanno valutatoo che in una città ad alta frequentazione turistica come Lucca e caratterizzata da ampie zone in cui la circolazione di veicoli a motore è interdetta (mura cittadine) o fortemente limitata (centro storico) e che specie nei mesi estivi vi sia una forte richiesta turistica di risciò e una conseguente rete di attività commerciali di noleggio che basano il proprio fatturato proprio su tale domanda, un provvedimento impositivo di un divieto di circolazione di tali mezzi proprio nei periodi di più intensa richiesta ha con tutta probabilità generato un calo di contratti e quindi una diminuzione dei profitti della società di noleggio.
Conclude la sentenza del Tar: “Tuttavia, la perdita economica risarcibile non è data dai mancati ricavi ma dal mancato guadagno che costituisce una percentuale degli stessi e che il Collegio, data la difficoltà di prova del suo esatto ammontare, ritiene di individuare in via equitativa nella misura del 25%. Il danno prodotto a ciascuna delle imprese ricorrenti dovrà quindi essere liquidato da Comune di Lucca, previa acquisizione della documentazione integrativa di ciascuna società”.
Le ditte che hanno chiamato in causa il Comune erano nove: Officina del Turismo S.r.l.S., Andrea e Cesar Jr S.r.l., Cicli Bizzarri di Bizzarri Debora, Tourist Center Lucca S.r.l., New Cicli Rai Kumar Vijay, Tourist Service Bike Rental Bike Passion di Meca Kujtim, Mercatino della Frutta di Tosi Miriam, Poli Antonio di Poli Pier Luigi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Grazzini.
Ora, dopo gli opportuni calcoli e salvo ricorso al Consiglio di Stato (ma la sentenza è immediatamente esecutiva), dovranno essere tutte risarcite.