Contratti a progetto per 12 anni di fila: scuola condannata a pagare le differenze retributive a un insegnante

Secondo il tribunale di primo grado era un docente a tutti gli effetti e gli spettano poco meno di 150mila euro. Violato anche il limite dei rapporti a tempo determinato
Per ben 12 anni di fila, dal 2006 al 2018, ha firmato un contratto a progetto (co.co.pro.) che puntualmente scadeva a luglio e veniva rinnovato a settembre, ma in realtà l’uomo volgeva mansioni di docente vero e proprio, come un insegnante assunto a tempo pieno e indeterminato.
Ora il tribunale di Lucca ha condannato la società che gestisce una nota scuola privata di Lucca pagare 142530 euro di differenze retributive (circa 980 euro al mese) e 6700 euro di spese di lite e di giudizio. Il docente, difeso dagli avvocati Valentina Vannucchi e Gabriella Salerno, nel 2019 aveva fatto causa alla società chiedendo le somme dovute per le sue attività di insegnamento, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 15 settembre 2006 al 31 luglio 2018, con interruzione nel solo mese di agosto di ciascun anno lavorativo.
Per il giudice del tribunale di Lucca, Antonella De Luca, “il ricorso è fondato e va accolto”, e con la sentenza depositata e pubblicata il 18 maggio scorso ha specificato anche tutte le motivazioni che hanno portato a tale decisione. Spiega infatti il giudice in sentenza che il contratto a progetto deve caratterizzarsi attraverso l’individuazione di un determinato piano di lavoro che sia funzionalmente collegato al conseguimento di un risultato specificamente predeterminato, che dunque rappresenta l’essenziale tratto distintivo rispetto al contratto di lavoro subordinato. Il collaboratore a progetto, diversamente dal lavoratore subordinato, non è obbligato a restare a disposizione del committente, ma deve orientare la sua opera al fine di raggiungere l’obiettivo pattuito, alla sola condizione che le forme di coordinamento del lavoratore non siano tali da pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa.
Ma come si legge in sentenza: “Nel caso di specie, i contratti non rispondono ai canoni richiesti dalla normativa, trattandosi dello svolgimento di attività dal contenuto sovrapponibile a quella ordinario (essenzialmente di insegnamento presso la scuola paritaria), non sufficientemente determinata ma soprattutto potenzialmente senza termine, tanto è vero che il progetto è ripetuto in modo identico per tutti i contratti”. I contratti a progetto del docente che ha fatto causa all’istituto sostanzialmente, stando al resoconto processuale, venivano stipulati per la durata dell’anno scolastico con interruzione coincidente con la pausa estiva, proprio in ragione della natura stessa della prestazione richiesta, che evidentemente non poteva certo essere resa nel mese di agosto quando tutte le attività scolastiche, anche quelle delle scuole paritarie, sono sospese.
Prosegue infatti la sentenza: “Tanto a riprova della non genuinità dei contratti stipulati con il ricorrente e delle conseguenze che per legge ne seguono, considerando ab origine il rapporto a tempo indeterminato”. Una scuola paritaria può assumere docenti con contratto a progetto ma per il massimo del 25% dell’intero corpo-docenti, e anche da questo punto di vista, per il giudice, l’istituto non sarebbe stato in regola come dimostrerebbe un’ispezione che è finita agli atti del processo e anche in sentenza. Continua infatti il giudice: “Ebbene nel caso di specie la società non ha fornito la suddetta prova, che ad essa competeva in ragione del principio di vicinanza della prova, avendo la disponibilità dei relativi dati ed insistendo per la validità dei contratti stipulati; anzi all’esito dell’accertamento ispettivo, le cui risultanze sono state acquisite da questo giudice, è emerso come la suddetta quota del 25 per cento sia stata costantemente violata dalla società resistente nelle annualità in contestazione”.
Tutto ciò ha portato il tribunale di Lucca a dare ragione al docente e torto alla scuola che ora dovrà pagare le differenze retributive e le spese. La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva in attesa di un eventuale ricorso in corte d’Appello. Si vedrà.