Strage di Viareggio, Assonime contesta le sentenze

3 giugno 2023 | 15:03
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Strage di Viareggio, Assonime contesta le sentenze

L’associazione fra le società per azioni: “Se le colpe sono sempre e solo dei vertici nelle società complesse questo paralizza i controlli interni sui livelli intermedi”

Assonime (l’associazione fra le società per azioni italiane) ha pubblicato nelle scorse ore l’annunciato dossier sui fatti di Viareggio e non solo. Per Assonime gli effetti delle sentenze sulla strage di Viareggio sarebbero paradossali nelle misura in cui addossano tutte le colpe ai soli vertici societari e non ai livelli intermedi e nel caso di società complesse questo provocherebbe una paralisi di fatto delle gestioni aziendali.

Si legge nel dossier: “Dall’esame delle sentenze della Corte di Cassazione e della seconda Corte d’Appello di Firenze emerge una ricostruzione della responsabilità per i reati colposi di evento che, pur condivisibile sotto il profilo dei principi generali, conduce ad alcune irragionevoli conseguenze nell’applicazione alla fattispecie concreta del gruppo d’imprese. Le due pronunce, in particolare, incidono sui principi che governano la prevenzione e la gestione del rischio penale all’interno delle società e dei gruppi societari, determinando un’allocazione delle responsabilità incompatibile con il principio di correlazione tra poteri, doveri e responsabilità all’interno delle organizzazioni complesse, e pertanto lesivo dei principi di personalità, tassatività e determinatezza della responsabilità penale. In particolare, l’effetto paradossale che discende dalle sentenze qui commentate è quello di giungere, da un lato, ad attribuire una responsabilità per colpa generica a tutti i vertici societari delle diverse società che compongono il gruppo, sino a risalire all’amministratore delegato della capogruppo, e dall’altro, ad escludere la responsabilità delle figure appositamente deputate all’interno dell’organigramma aziendale a presidiare lo specifico rischio in causa e ad adottare le specifiche misure cautelari idonee ad evitare l’evento”.

Assonime poi entra nello specifico delle analisi e delle contestazioni delle sentenze: “Tale ricostruzione appare, peraltro, in contrasto con una successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di colpa di organizzazione delle persone giuridiche, i cui principi appaiono, tuttavia, applicabili anche alle persone fisiche. Nel caso Viareggio le Corti collocano, invece, la responsabilità da deficit organizzativo dei vertici societari nell’ambito della colpa generica attribuendo la valenza del comportamento alternativo lecito a prassi non positivizzate. In questo modo si richiede alle organizzazioni complesse, quali i gruppi societari tenute a presidiare rischi di peculiare gravità, a loro volta soggetti a un coacervo di fonti nazionali e internazionali atte a presidiarli – di applicare nella valutazione e gestione dei rischi la teoria del cosiddetto agente modello, tenuto a prevedere il fallimento di cautele specifiche in virtù del principio generale del neminem laedere. Proprio nelle organizzazioni complesse, tuttavia, nel cui ambito ci si confronta con un agire collettivo e procedimentalizzato non possono trovare applicazione i parametri di riferimento della responsabilità dell’agente modello, basata sulla capacità di dominio e controllo di un solo soggetto davanti a una situazione di rischio. La gestione del rischio nel gruppo, infatti, assume forme peculiari che passano attraverso una pluralità di strutture e apparati in cui il potere decisionale “fuoriesce dal dominio del singolo e piega verso la procedimentalizzazione. E’, dunque, sulla macrostruttura organizzativa del gruppo che occorre ritagliare la figura di un “agente modello collettivo” collocando le responsabilità laddove sussistono i poteri e doveri di valutazione del rischio, secondo la rete capillare di garanti creata all’interno della struttura organizzativa di gruppo in conformità delle regole del diritto societario e delle discipline prevenzionistiche settoriali”.

I fatti sono quelli relativi all’incidente ferroviario di Viareggio del 2009, per il quale furono coinvolte in giudizio diverse società del gruppo Ferrovie dello Stato e i loro vertici. Sulla questione la Corte d’Appello di Firenze è stata chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione per accertare alcuni specifici profili di colpa ascritti agli imputati. Dall’esame delle ultime due sentenze sul caso in questione – Corte di Cassazione, sentenza 32899 dell’8 gennaio 2021 e Corte d’Appello di Firenze in sede di rinvio, sentenza 2719 del 20 settembre 2022 – emerge una ricostruzione della responsabilità per i reati colposi di evento che appare incompatibile con il principio di correlazione tra poteri, doveri e responsabilità all’interno delle organizzazioni complesse.

Conclude il dossier: “Un’interpretazione non conforme a tali principi, da un lato, svilisce il valore che le regole cautelari positive poste a presidio di specifiche aree di rischio sono chiamate ad assolvere nel giudizio sull’accertamento della responsabilità penale e, dall’altro, orienta l’accertamento del reato colposo verso una ingiustificata astrazione verso l’alto della responsabilità, con la conseguenza di affermare sempre la responsabilità dei vertici societari, nonché quella dell’amministratore della capogruppo per qualunque fatto di reato che si verifichi all’interno di una società controllata, paralizzando ogni forma di gestione efficiente del gruppo societario e pregiudicando, nell’”era dell’organizzazione”, la stessa funzione di prevenzione della compliance”.