Respinto il ricorso, il giudice Giuntoli resta a Lucca

Il magistrato si era rivolto al Tar contro la nomina di Costantini a presidente del tribunale di Livorno
Il giudice Giulio Lino Maria Giuntoli del tribunale di Lucca, presidente della prima sezione civile, resterà in via Galli Tassi. Il decano dei magistrati cittadini aveva infatti proposto ricorso al Tar del Lazio contro un provvedimento del Csm sulla nomina a presidente del Tribunale di Livorno. Tale incarico era stato affidato ad un collega, Luciano Costantini, a dicembre del 2021 e nei giorni scorsi il Tar laziale ha respinto il ricorso di Giuntoli che quindi rimarrà in città a meno di diverse decisioni da parte del Consiglio di Stato in caso di appello.
Scrivono i giudici amministrativi in sentenza: “Se ne evince che l’organo di autogoverno non ha tralasciato nessun aspetto della carriera professionale del ricorrente, avendo menzionato e valutato, alla stregua degli indicatori, generali e specifici, dell’attitudine direttiva, tutte le esperienze ed attività che sono state considerate anche nella proposta di nomina formulata in suo favore, comprese le esperienze acquisite svolgendo le funzioni semidirettive di fatto e come componente del Consiglio giudiziario. All’esito di tale disamina il Consiglio Superiore della Magistratura, quindi, ha dato conto delle ragioni per cui il controinteressato è stato ritenuto più idoneo, per attitudini e merito, all’incarico, sulla base di una motivazione che non presenta elementi di irragionevolezza o illogicità”. Per il legale di Giuntolo invece la verifica delle esperienze maturate avrebbe dovuto essere svolta in maniera “integrata”, non prendendo a riferimento la sola “pluralità dei settori”, ma anche il contesto e lo spessore effettivo di tutte le materie trattate nel percorso di carriera; sotto tale profilo, avrebbe dovuto essere considerato che il settore civile del tribunale di Lucca, ove era maturata l’esperienza del ricorrente, oltre a rappresentare una realtà ben più complessa rispetto ai Tribunali di Pistoia e di Siena, presso cui aveva prestato servizio il controinteressato, comprendeva le materie del lavoro e della previdenza, concorsuale e fallimentare, delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, della famiglia e della volontaria giurisdizione, funzioni che il ricorrente aveva svolto anche presiedendo i collegi giudicanti. L’ultima parola spetta come sempre al Consiglio di Stato.