Sfuma la trattativa per aprire uno stabilimento in Iran, cartiera lucchese vince la causa alla banca che trattiene il deposito

Un affare internazionale finito sul banco dei giudici. Anche la corte d’Appello conferma la condanna dell’istituto bancario
Affaire internazionale per un società della Piana di Lucca, la Celli Paper spa di Capannori, che ha vinto anche in appello la causa contro Mps che deve restituire alla società un cospicuo importo come aveva già stabilito il tribunale di Lucca nel 2020, seppur con diverse motivazioni. Un processo tecnico che ora si è concluso nelle due fasi di merito a meno di ricorsi per motivi di legittimità alla suprema corte di Cassazione.
L’8 giugno scorso la corte d’appello di Firenze ha infatti pubblicato la sentenza a firma dei giudici Monti, Loprete e Condemi che hanno condannato Mps anche a pagare le spese legali, confermando la sentenza impugnata dalla banca ma modificando alcune motivazioni. Alla base dell’intera incredibile e rocambolesca vicenda l’embargo nei confronti dell’Iran del 2012 e l’inserimento nella black list di ditte e banche iraniane. Mps aveva dovuto fare da garante alla Celli Paper spa all’interno di un accordo internazionale con una banca iraniana, la Bim spa, e una società sempre iraniana Aryan spa, per la vendita di beni e servizi per un importo rilevante.
A fronte di tale garanzia Mps aveva ottenuto in pegno dalla ditta di Capannori una cifra di deposito. Già il tribunale di Lucca nel 2020 aveva accolto la domanda di Celli Paper spa nei confronti della banca Monte dei Paschi di Siena con cui aveva chiesto, previo accertamento del venir meno della contro-garanzia prestata dalla banca italiana in favore della banca iraniana, l’estinzione del pegno su due depositi bancari, costituito dalla ditta in favore di Mps per manlevare la banca nell’ipotesi di escussione della controgaranzia da parte della banca iraniana, e con condanna di Mps allo svincolo della valuta e alla messa a sua disposizione delle somme oggetto del pegno. E così era avvenuto. Ora anche la corte d’Appello ha sostanzialmente confermato tali decisioni. La società iraniana e quella della Lucchesia avevano concluso un contratto regolato dalla legge italiana con cui Celli Paper si obbligava a fornire ad Aryan materiali, manodopera ed assistenza tecnica (escluse opere edili) per la realizzazione di uno stabilimento per la produzione della carta in Iran.
Il contratto di vendita-appalto prevedeva che il pagamento del prezzo avvenisse attraverso l’apertura di una lettera di credito irrevocabile e pagabile a vista in favore di Celli Paper, prassi comune nel settore dell’import- export, con contestuale versamento di un anticipo del 25%, mentre il restante 75% della fornitura doveva essere pagato in occasione delle consegne del materiale spedito da Capannori. Le due banche, quella iraniana e Mps, avevano fatto da garanti all’accordo commerciale. Mps, in ragione della prestata controgaranzia, aveva a sua volta richiesto la costituzione del pegno sui depositi bancari di Celli Paper già esistenti presso una delle sue sedi, per garantirsi nell’ipotesi in cui fosse stata attivata la garanzia da parte della società iraniana e di conseguenza la controgaranzia da parte della banca iraniana nei suoi confronti. Ora era accaduto che dopo l’avvio del contratto e il versamento dell’importo iniziale pattuito da parte di Bim, era stato emanato il regolamento Ue 267/12 che, abrogando il precedente, aveva inasprito le misure restrittive nei confronti dell’Iran ampliando il numero e la tipologia dei beni soggetti a divieti o restrizioni di import export; di seguito ancora era intervenuta la decisione del Consiglio dell’Unione Europea che aveva elaborato la cosiddetta black list degli istituti di credito iraniani potenzialmente collegati al finanziamento di attività nucleari o missilistiche sottoponendo gli stessi a misure restrittive, tra le quali appunto i divieti di stipulare o rinnovare accordi finanziari con gli operatori europei e di utilizzare il canale di messaggistica finanziaria Swift salvo il rilascio di apposita autorizzazione governativa. Nella predetta black list era stata inclusa proprio la Bim la quale dunque dal 16 ottobre del 2012 non poteva più inviare messaggi Swift.
Tanto premesso, le parti avevano tentato di riprendere il rapporto commerciale sospeso per cause di forza maggiore ma tale vicenda non aveva tuttavia trovato soluzione e Aryan aveva poi concluso un nuovo contratto con una impresa cinese per la realizzazione dell’impianto cartario. Nel 2019 Celli Paper chiede a Mps lo sblocco dei pegni posti alla base della garanzia dell’intera operazione che ormai era saltata definitivamente ma Mps aveva negato tale richiesta e da qui la causa vinta sia in primo sia in secondo grado dalla società di Capannori che ora riavrà finalmente indietro le somme impegnate dopo una rocambolesca avventura societaria e giudiziaria sullo sfondo di un embargo che ovviamente danneggia anche le ditte italiane ed europee in generale. Una storia che ultimamente si sta ripetendo con le sanzioni europee contro la Russia. Il dibattito resta aperto. Il collegio degli avvocati era formato dai legali della Celli Paper spa, Saverio Bartoli e Philip Laroma Jezzi, e dal legale di Mps, Fabio Nannotti.